
La Legge Comunitaria 2004 ha apportato significative modifiche e integrazioni all'art. 36 del D. Lgs. 626/94, riguardante e attrezzature di lavoro già in uso al 31 Dicembre 1996.
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge Comunitaria il Datore di lavoro dovrà provvedere all'adeguamento di tutte quelle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori dal 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive. Inoltre, dalla data di entrata in vigore della legge, fino a quando non saranno completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione a tale disposizione il datore di lavoro deve adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
DEFINIZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA OBBLIGATORI:
- ogni attrezzatura di lavoro deve consentire all'operatore un tempo sufficiente e/o deve disporre di sistemi di sicurezza efficaci per sottrarsi rapidamente da eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto della stessa,
- l'attrezzatura di lavoro deve possedere i seguenti sistemi di comando: 1) comandi che permettano la rimessa in moto della stessa (dopo un arresto indipendentemente dalla sua origine) con un'azione esclusivamente volontaria eccettuati i casi in cui la rimessa in moto non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto. 2) qualora siano presenti dei comandi che modifichino in maniera rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) questi devono essere azionati esclusivamente mediante un'azione volontaria, salvo che la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto. 3) L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Dopo che l'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, sia ferma, l'alimentazione agli azionatori deve essere interrotta.
Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
- devono essere di costruzione robusta;
- non devono provocare rischi supplementari;
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro.












