Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

D.P.R. 1 agosto 2011, n 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

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misure relative la prevenzione incendi.

Sulla GU n. 221 del 22.09.2011 è stato pubblicato il D.P.R. 1 agosto 2011, n 151, riguardante lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il provvedimento entrerà in vigore il 07.10.2011.

Le presenti note vogliono riassumere alcuni dei principali elementi innovativi del decreto, ma non possono sostituirsi ad una attenta lettura del provvedimento stesso al quale si rimanda per ogni dettaglio.

Il nuovo regolamento

  • recepisce quanto previsto dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in merito alla segnalazione certificata di inizio attività, nonché quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, nell’ottica di perseguire uno snellimento dell’attività amministrativa;
  • individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi (Allegato I al regolamento).

Con il nuovo regolamento gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici, secondo il principio di proporzionalità.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie, A, B e C, per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio, alla dimensione, al grado di complessità:

  1. nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  2. nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”;
  3. nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica”.

Nella tabella seguente sono riassunti i procedimenti differenziati in base alla categoria dell’attività. 

 

Categoria A

Categoria B

Categoria C

Progetto

Per tali attività (nuove o esistenti con modiche comportanti aggravio del precedente livello di rischio) viene eliminato il parere di conformità.

 

Per tali attività (nuove o esistenti con modiche comportanti aggravio del precedente livello di rischio) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere da parte del Comando provinciale dei VV.F. entro 60 giorni.

(art. 3)

Per tali attività (nuove o esistenti con modiche comportanti aggravio del precedente livello di rischio) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere da parte del Comando provinciale dei VV.F. entro 60 giorni.

(art. 3)

Inizio attività

Prima dell’avvio dell’attività dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comando provinciale dei VV.F. / SUAP.

Il Comando provinciale dei VV.F. verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla SCIA.

(art. 4 comma 1)

Successivamente, prima dell’avvio dell’attività, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comando provinciale dei VV.F. / SUAP.

Il Comando provinciale dei VV.F. verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

 

(art. 4 comma 1)

Successivamente, prima dell’avvio dell’attività, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comando provinciale dei VV.F. / SUAP.

Il Comando provinciale dei VV.F. verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

 

(art. 4 comma 1)

Controlli successivi

I controlli successivi all’avvio delle attività saranno mirati e a campione, effettuati dal Comando provinciale dei VV.F. entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA.

Verrà rilasciato, a richiesta, copia del verbale della visita tecnica, se con esito positivo.

In caso di esito negativo del controllo, il Comando provinciale dei VV.F. adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, a meno che, ove possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi  entro un termine di 45 giorni.

(art. 4 comma 2)

I controlli successivi all’avvio delle attività saranno mirati e a campione, effettuati dal Comando provinciale dei VV.F. entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA.

Verrà rilasciato, a richiesta, copia del verbale della visita tecnica, se con esito positivo.

In caso di esito negativo del controllo, il Comando provinciale dei VV.F. adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, a meno che, ove possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi  entro un termine di 45 giorni.

(art. 4 comma 2)

Il Comando provinciale dei VV.F. effettuerà il controllo entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA.

In caso di esito positivo del controllo, entro 15 giorni dallo stesso, il Comando provinciale dei VV.F. rilascerà il CPI.

In caso di esito negativo del controllo, il Comando provinciale dei VV.F. adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, a meno che, ove possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi  entro un termine di 45 giorni.
 

(art. 4 comma 3)

Il raccordo con il SUAP è disciplinato dall’art. 10: per le attività di cui all’Allegato I del regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Le nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento, devono espletare gli adempimenti prescritti entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento (art.11 comma 4).

In merito all’integrazione con la vecchia disciplina (D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37)  si riporta la seguente tabella riepilogativa:

CASO

INDICAZIONE SECONDO ART. 11 DEL REGOLAMENTO

Attività di cui all’Allegato I, che al 07.10.2011 hanno acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

Devono espletare gli adempimenti di cui all’articolo 4 del regolamento (art.11 comma 7), cioè presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prima dell’inizio dell’attività.

Attività di cui all'Allegato I, esistenti al 07.10.2011 ed in possesso del CPI.

Alla scadenza del Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del regolamento (art. 11 comma 5), cioè presentare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, aventi cadenza decennale del rinnovo) ed in possesso del CPI.

Presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini (art. 11 comma 6):

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del regolamento per le attività con CPI una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del regolamento per le attività con CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del regolamento per le attività con CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del regolamento.

Si segnalano inoltre i seguenti punti:

  • l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento delle attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e s.m.i. (art. 2 comma 6);
  • il rimando a due successivi Decreti relativi rispettivamente alle modalità di presentazione delle istanze oggetto del regolamento e ai corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 2 comma 7 e 8). Fino all’adozione del nuovo regolamento recante la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. 4 maggio 1998 (art.11 comma 1). Fino all’adozione del decreto ministeriale relativo alle tariffe, si applicheranno le disposizioni del Decreto del Ministro dell’Interno 3 febbraio 2006. Per le nuove attività introdotte all’Allegato I del regolamento, si applicano le tariffe individuate nella tabella di equiparazione di cui all’Allegato II del regolamento (art.11 comma 3);
  • una semplificazione della procedura di rinnovo che nella nuova disciplina è sostituito da una attestazione di conformità, eliminando la necessità della perizia giurata. La cadenza è fissata a 5 anni ad eccezione delle attività ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, per le quali la cadenza è elevata a dieci anni (art. 5);
  • l’eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. (art.6).

Infine tra i provvedimenti abrogati (art 12) si evidenziano i seguenti:

  • D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689, “Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco”;
  • D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  • D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214, “Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi”;
  • Decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982, “Modificazioni del decreto del Ministro dell’Interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.
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