
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27/09/2013, il DECRETO LEGISLATIVO del 13 settembre 2013, n. 108 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono".
Del Decreto, segnaliamo in particolare alcuni estratti:
art. 2, comma 1, lettera a)
Impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate: persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto
art. 5, comma 2
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro
art. 14
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento e che non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, svolge le attività di cui al comma 2, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che utilizza sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
- Alla medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 è soggetto, l'impresa che durante la fabbricazione di altri prodotti chimici, non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento.












