Sostanze che riducono lo strato di ozono: pubblicate le sanzioni per la violazione delle disposizioni

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27/09/2013, il DECRETO LEGISLATIVO del 13 settembre 2013, n. 108 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono".

Del Decreto, segnaliamo in particolare alcuni estratti:

art. 2, comma 1, lettera a)

Impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate: persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto

art. 5, comma 2
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro
art. 14
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che  non  adotta le tecnologie disponibili e  le  migliori  pratiche  per  ridurre  al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento,  e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 10.000 euro a 100.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'impresa  che  gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di  protezione  antincendio  contenenti  sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento,  senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo  23,  paragrafo  2,  del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'impresa  che  gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di  protezione  antincendio  contenenti  sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento  e  che non tiene il registro ovvero riporta   informazioni   inesatte, incomplete e comunque non conformi a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 3,  del  regolamento, è soggetto  al  pagamento  di  una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle  more della conclusione degli accordi di programma di cui  all'articolo  6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come  modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, svolge le  attività di cui  al comma 2, è soggetto al  pagamento di una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.
  5. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'impresa  che  utilizza sostanze controllate, di cui all'articolo  3, punto 4), del regolamento, come materia  prima o agente di fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di  sostanze controllate  o  altre misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
  6. Alla medesima sanzione amministrativa di cui  al  comma 4 è soggetto, l'impresa che durante la fabbricazione di altri prodotti chimici, non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento.
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