
La Direttiva (UE) 2024/1203, recepita in Italia con il D.Lgs. 81/2026, rafforza il quadro penale in materia ambientale, estendendo le fattispecie di reato anche a violazioni gravi della normativa sulle sostanze chimiche, rifiuti e prodotti pericolosi, quando idonee a causare danni alla salute o all’ambiente.
Il decreto introduce un collegamento più diretto con il D.Lgs. 231/2001, ampliando i reati-presupposto rilevanti per le imprese. Tra questi assumono rilievo: uso o immissione sul mercato non conforme a REACH/CLP, gestione illecita di sostanze e rifiuti, nonché omissioni o non conformità nelle informazioni di sicurezza (SDS) se connesse a eventi dannosi o rischi concreti.
In questo contesto, la Scheda Dati di Sicurezza diventa un elemento centrale di compliance: la sua corretta redazione, aggiornamento e trasmissione lungo la supply chain rappresentano non solo un obbligo tecnico, ma un presidio di prevenzione penale.
Le imprese sono quindi tenute a garantire una gestione integrata e tracciabile degli obblighi REACH e CLP, rafforzando al contempo i modelli organizzativi 231, al fine di presidiare i rischi chimico-ambientali.
In sintesi, il nuovo quadro normativo segna il passaggio da un sistema sanzionatorio prevalentemente amministrativo a un modello più incisivo e penalmente rilevante, in cui la gestione delle SDS assume un ruolo strategico anche ai fini della responsabilità dell’ente.
Articolo redatto da Dott.ssa Sofia Preto, Consulente Rischio Agenti Chimici e Fisici di Necsi srl.












