01 feb 2008

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SENTENZA | Quale sanzione per chi non redige il Piano Operativo di Sicurezza?




CORTE DI CASSAZIONE - III Sezione Penale - Sentenza n. 2848 del 25 gennaio 2007 (udienza pubblica 7 dicembre 2006) La Cassazione pone un rimedio ad una "svista" del legislatore in merito alla sanzione da applicare per chi omette di redigere il POS. Poiché il D.Lgs 494/1996 si rifà all'art. 4 del D.Lgs 626/94 e ne assume anche le relative sanzioni, la punizione è la stessa per chi omette di redigere il documento di valutazione dei rischi. 

Il caso riguarda un datore di lavoro chiamato a rispondere della violazione di cui all'art. 9 comma 1 lett. c bis del D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. per avere, quale rappresentante di una società esercente l'attività di edilizia, omesso di redigere il piano esecutivo di sicurezza (POS) senza poi provvedere al pagamento della sanzione irrogata dall'organo di vigilanza e che è stato condannato quindi dal Tribunale alla pena ritenuta di giustizia perché riconosciuto colpevole "del reato di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2 e art. 89, così riqualificato il reato di cui al capo di imputazione".

E'  La Suprema Corte ha però rigettato il ricorso, che si basava sul fatto che non erano definite sanzioni precise per questa infrazione, considerando corretta la decisione adottata dal primo giudice il quale ha giustamente riferito il fatto contestato all'art. 4 comma 2 ed all'art. 89 del D. Lgs. n. 626/1994 in quanto l'art. 9, comma 1, lett. c bis del D. Lgs. n. 494/1996, stabilisce che i datori di lavoro "redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f ter" definito dalla stessa norma come "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4 e successive modifiche".

La III Sezione ha, quindi, ritenuto chiarissimo e indiscutibile il rinvio operato dal D. Lgs. n. 494/1996 all'art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 ed alla relativa sanzione stabilita dall'art. 89 dello stesso D. Lgs. ed insostenibile, d'altro canto, l'affermazione che il precetto di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 494/1996 sia un precetto senza sanzione in quanto il rinvio operato all'art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 nei termini sopra precisati è comprensivo necessariamente della sanzione prevista per la relativa violazione. Quanto sopra, ha precisato la Corte di Cassazione, perché:

  • A) se così non fosse resterebbe incomprensibile la ragione per cui la mancata redazione del piano di sicurezza non dovrebbe essere interessata dalla sanzione prevista dal successivo art. 89, una volta stabilito che detto piano è, per il gioco dei rinvii sopracitato, proprio quello di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994;
  • B) il piano operativo di sicurezza deve essere redatto, secondo la formulazione normativa, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994, disposizione quest'ultima che trova la relativa sanzione nell'art. 89 citato e che, pertanto, non può non essere letta in coordinato con l'art. 89 stesso. Ritenere che il rinvio sia stato operato solo al contenuto precettivo e non anche alla sanzione significherebbe, secondo la Corte di Cassazione, svuotare di contenuto il rinvio e, in definitiva, ipotizzare un assurdo normativo e cioè che il piano operativo di sicurezza non sarebbe redatto ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994;
  • C) una interpretazione in tal senso è supportata anche da quanto indicato nell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 494/1996 il quale stabilisce che " l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono... adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994". Tale norma ha un senso compiuto, conclude la Suprema Corte, solo se si ritiene che contenga un rinvio anche alla sanzione comminata per la relativa violazione.

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