01 dic 2022

525 visite


Iscriviti alla Newsletter Aliseo


Rimani aggiornato sulle ultime novità!


ISCRIVITI QUI



SENTENZE | 33133 Sez.Lavoro 2022 – Danno Biologico, chi deve dimostrare l’applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro?




In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro un argomento non molto trattato, ma di estrema importanza ed attualità, riguarda il danno biologico e le malattie che da esso possono derivare.
Nella sentenza che andiamo ad analizzare oggi vediamo se e come un datore di lavoro debba essere riconosciuto responsabile di una malattia professionale di un lavoratore legata ad un danno biologico non adeguatamente valutato.

Il fatto

Un elettricista di nucleo di distribuzione ed operatore di mezzi speciali, durante l’esecuzione delle proprie mansioni comportanti il defrascamento e taglio di alberi, scavi per sostegni, getti per fondamenta, verticalizzazioni di sostegni […] denunciava una malattia professionale con un danno biologico (spondilodiscoartrosi diffusa vertebrale ed artrosi alle ginocchia) calcolato nella misura del 16% derivane dalla mancata valutazione dei danni biologici delle attività svolte dal lavoratore oltre che la mancanza di una formazione specifica.

La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento delle doglianze della Società, rigettava la domanda di risarcimento del lavoratore infortunato sentenziando che:

  • il lavoratore non aveva fornito prove sufficienti delle specifiche omissioni datoriali riguardo le misure di sicurezza;
  • mancanza di rapporto di causalità tra attività lavorativa espletata e malattia denunciata;
  • la malattia denunciata si sarebbe verificata antecedentemente sia all’emanazione del D.lgs. 626/1994 sia del D.lgs. 81/08

 

Il ricorso

Avversamente alla decisione dei giudici, il lavoratore ricorre adducendo – tra gli altri motivi – l’aver fatto gravare, in maniera erronea, sul lavoratore l’onere di provare l’omissione da parte del datore di predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno a fronte della prova fornita dal lavoratore sulla esistenza delle patologie, sulla nocività dell’ambiente di lavoro e sul loro rapporto causale delle specifiche norme violate dal datore di lavoro.

 

La sentenza della Corte

I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto come fondato tale motivo di ricorso.

“Secondo la condivisibile e consolidata giurisprudenza di questa Corte infatti l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (ex plurimis: Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003).”

Se quindi è corretto che debba essere il lavoratore a dimostrare il nesso di causalità tra malattia denunciata e lavoro svolto, spetta al datore di lavoro l’obbligo di dimostrare che il lavoro svolto in tema di prevenzione degli infortuni è stato (legislativamente parlando) sufficiente per rendere minimo il rischio che tali infortuni o malattie potessero aver luogo.


 

Aggiungi un commento alla notizia





CONTATTACI


Chiamaci allo 0424 38 26 38
o compila il box a lato, ti daremo tutte le
informazioni di cui hai bisogno.





Together for safety necsi group