02 mar 2016
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SENTENZA - Rischi di caduta da malore: la Cassazione stabilisce le responsabilità del Datore
Respingendo il ricorso del Datore di lavoro, la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 46979 del 26.11.2015 ha affermato la responsabilità del datore di lavoro anche in caso di lavorazioni svolte ad altezza inferiore ai due metri dal suolo, e la necessità di predisporre opere provvisionali e sistemi di protezione in rapporto all'altezza alla quale si svolge la lavorazione, anche per evitare rischi di cadute accidentali o dovute a malori.
Il caso
Nel caso specifico, il lavoratore di una ditta era morto a seguito di una caduta da una trave di cemento armato posta a m. 1,47 dal piano del solaio: la causa non è stata assegnata con certezza ad un malore dell'operaio.
Il datore, tuttavia, è ritenuto colpevole per avere violato la regola cautelare specifica ex D.P.R. n. 547/55, art. 11, co. 7, lett. d), e la regola di cautela generica prevista dall'art. 2087 c.c.
La sentenza infatti ribadisce che ai fini della responsabilità per gli infortuni sul lavoro e’ sufficiente che l’infortunio si sia verificato per inadempienze verso disposizioni sancite all’interno del codice civile e non per violazione di norme specifiche.
Sono presenti 3 commenti alla notizia
Enrico
07 mar 2016 alle 11:39
Evidentemente il progresso normativo dettato dal D.Lgs 626 e ribadito ed ampliato dal D.Lgs 81/08 non sono serviti a modificare il cervello dei giudici. La colpa è sempre del Datore di Lavoro "a prescindere".
Luca Ferronato
08 mar 2016 alle 18:51
occhio che le ns analisi sono piene di indicazioni di miglioramento tecnico (passerelle e parapetti) per cadute dall'alto > 50 cm
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