03 mag 2017

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SENTENZA - Piede amputato, preposto assolto




Il fatto

Il lavoratore K.T.D., dipendente con qualifica di operaio di quarto livello e mansioni di carpentiere, dopo essere salito su uno stallo per agganciare le brache ad un tubo della lunghezza di 6 metri e del peso di kg. 300 circa, ed avere chiesto al B.G. di aiutarlo a movimentare il tubo mediante l'utilizzo di una gru, vedendo che il tubo continuava a girare nonostante i suoi tentativi di fermarlo, saltava a terra e, infilando i piedi tra i pioli di una scala metallica e del materiale ferroso depositato sul pavimento, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra venendo quindi investito dal tubo che, cadendo dallo stallo, rimbalzava sul predetto materiale e, infine, andava a schiacciare la base del piede destro e la caviglia sinistra. L'infortunio gli costò gravissime lesioni personali consistenti nella amputazione del piede destro. 

Il preposto era stato accusato per negligenza, imprudenza, imperizia e con violazione in particolare per non avere vigilato sulla osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge laddove non si accertava del corretto stoccaggio dei materiali ferrosi e della pulizia dei locali della officina, non verificava preventivamente la posizione del tubo al fine di impartire le specifiche istruzioni necessarie alla movimentazione in sicurezza e non vigilava sul fatto che i lavoratori eseguissero la movimentazione del carico in completa sicurezza (ovvero con una corretta imbracatura e mediante la trattenuta del carico a distanza, con funi o rampini).

L'analisi

La corte assolve l'imputato perché il fatto non costituisce reato e in seguito al ricorso esposto dal sindacato in particolare ribadisce che "l'obbligo di controllare periodicamente la posizione di tutte le braghe dei tubi stoccati nel reparto non era esigibile dall'Imputato posto che «dalle foto prodotte in atti si rileva infatti che i tubi venivano adagiati ai vari livelli degli stalli uno sull'altro, secondo una metodologia ritenuta corretta dagli organi preposti ai controlli, tanto da non originare alcun addebito a carico di chi (datore di lavoro) tale stoccaggio aveva previsto e trasfuso nel DVR. Ciò implica la materiale impossibilità di controllare periodicamente da parte del preposto se la singola briglia fosse libera e agevolmente agganciabile, perché essa sarebbe stata coperta alla sua vista dalla presenza di tubi sovrastanti».

Inoltre "furono i due operai, con decisione estemporanea nata dalla scoperta dell'impigliamento della braga, a coordinarsi fra di loro per mettere in atto una manovra «effettivamente scellerata come afferma la Difesa appellante, cioè cercare di liberare la braga agganciando precariamente solo da un lato il tubo e così squilibrandolo, cioè contravvenendo alle tassative indicazioni contenute nel DVR, nei corsi di formazione cui entrambi avevano preso parte, persino negli espressivi disegni che erano stati loro consegnati»; ritenendo, ancora, che mancava la prova che l'ingombro dato dalla scala a pioli (che avrebbe impedito la fuga dell'operaio) fosse risalente rispetto al momento dell'infortunio, e «dunque rientrante in quei doveri di controllo periodico incombenti sul preposto».

Fonte Olympus

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