04 feb 2020

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SENTENZE | 3184/2020 Sulla responsabilità del Dirigente con limitati poteri di intervento




Il confine che separa una posizione di garanzia per la Salute e Sicurezza sul lavoro e una figura tecnica è uno degli argomenti più trattati tra le sentenze relative al tema di nostra consueta trattazione. Nella sentenza che andiamo a presentarvi oggi parliamo proprio di come va ad identificarsi un dirigente nel caso in cui questi sia provvisto di delega per assicurare la rispondenza del posto di lavoro alle disposizioni normative vigenti, ma allo stesso tempo con limitati poteri di scelta degli interventi da effettuare.

Il fatto e le accuse

Nel caso in esame il Dirigente di un'azienda è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 3 del Codice penale poiché cagionava ad un dipendente lesioni personali gravi (frattura) di una gamba a seguito di una caduta da una banchina durante le operazioni di carico con carrello di una struttura contente plichi da recapitare.

All'epoca dell'incidente l'imputato ricopriva il ruolo di responsabile di area con delega per assicurare la rispondenza dei luoghi di lavoro alle disposizioni normative vigenti, con poteri di spesa nell'ambito del budget approvato annualmente dall'Azienda.

L'imputato è stato ritenuto colpevole dai Giudici del Tribunale per non aver garantito che la banchina di carico fosse tale da assicurare i lavoratori del rischio di caduta (barriere di protezione).

Il ricorso

Avverso a tale sentenza il ricorrente propone tre motivi:

  1. Assunzione come unico riferimento probatorio la testimonianza che considera la situazione che solitamente si verificava durante le operazioni di carico sulla banchina e non la reale situazione nel momento in cui l'infortunio si è verificato.
  2. Erronea applicazione del d.lgs 81/2008 riguardo all'installazione delle barriere protettive sui bordi di carico in quanto la banchina sulla quale si è verificato l'incidente è da ritenersi una particolare specie di luogo di lavoro rientrante nel più ampio genere dei “piani di caricamento” per i quali la norma prevede l'installazione “su tutti i lati aperti” soltanto se l'altezza è superiore ai 2 metri. Nel caso in esame l'altezza era inferiore.
  3. Errata considerazione e individuazione dell'area di rischio di cui l'imputato poteva considerarsi gestore.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte ritiene il ricorso fondato.

“In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione, e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro (Sez. 4, n. 38624 del 19/06/2019, B., Rv. 277190).”

E ancora “La centralità dell'idea di rischio emerge con particolare incisività nel contesto della sicurezza del lavoro, pur esistendo diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Si può, quindi, affermare che garante è il soggetto che gestisce il rischio.

Riconosciuta la sfera di rischio come area che designa l'ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose che conforma l'obbligo del garante, ne discende altresì la necessità di individuare concretamente la figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la persona fisica che incarna concretamente quel ruolo.

Si conclude con: “Nel caso di specie, dal documento di "delega e attribuzioni di responsabilità su interventi e adeguamenti strutturali, su manutenzione di uffici e impianti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008" emerge che l'imputato non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta degli interventi da effettuare - e, dunque, di autonomia decisionale - in quanto il relativo potere di spesa doveva essere esercitato in accordo con il Piano degli interventi definiti dal datore di lavoro. Egli era un organo tecnico, in quanto tale con funzioni distinte da quelle dell'unico delegato alla sicurezza soggetto a deliberazioni assunte da altre persone. Dunque, l'imputato non rivestiva alcuna posizione di garanzia nel senso più sopra illustrato.”

 

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