04 set 2018
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VITA-LAVORO | Sgravio contributivo conciliazione vita lavoro, le risorse per il 2018
La conciliazione vita-lavoro per un dipendente è un elemento fondamentale per condurre una vita equilibrata e per portare avanti di pari passo sia l'aspetto privato che quello lavorativo della propria esistenza.
Il datore di lavoro deve essere in grado di offrire ai propri dipendenti la possibilità di coltivare anche la propria vita al di fuori del luogo di lavoro, per fare questo l'INPS, con la circolare 91 del 3 agosto 2018 ha pubblicato le indicazioni per i datori di lavoro per la richiesta del beneficio fiscale.
L'istituto ha stanziato 54.600.000 euro per l'annualità 2018 indicando come periodo per l'invio telematico delle domande dal 4 Agosto al 15 Settembre 2018.
Ogni datore di lavoro avrà la facoltà di presentare la domanda per accedere ai fondi solo per una delle posizioni contributive INPS dei suoi dipendenti avvalendosi del nuovo sistema di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.) che prevede la possibilità per l'azienda di dichiarare la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza nel titolo medesimo.
INPS ha inoltre pubblicato dei chiarimenti relativi alla famosa Legge 104 e al congedo straordinario del D.lgs 151/2001. Le precisazioni riguardano i casi specifici di organizzazione dell'orario di lavoro, notturno e part-time riportando le formule di calcolo con relativi esempi pratici.
In particolare gli argomenti affrontati dall'Istituto sono:
- “Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive.
- Riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all'articolo33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time.
- Frazionabilità in ore dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time.
- Cumulo tra il congedo straordinario di cui all'articolo42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92 e all'art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001″.
Per una completa consultazione della circolare INPS e dei chiarimenti sulla legge 104 riportiamo i testi completi ai seguenti link:
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