04 ott 2022

351 visite


Iscriviti alla Newsletter Aliseo


Rimani aggiornato sulle ultime novità!


ISCRIVITI QUI



SENTENZE | sez. IV n.33976-2022 La relazione tra l'adozione del modello 231 e le responsabilità per illecito amministrativo




Adottare un modello organizzativo 231 esonera l’ente dalla responsabilità per l’illecito amministrativo quali omicidio colposo o lesioni gravi/gravissime con violazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro?

Ha trattato questo argomento la sentenza in esame odierno nel nostro notiziario.

Il fatto

Durante l’attività di raccolta e lavorazione dell’uva per la successiva commercializzazione dei relativi derivati, un dipendente di una cantina è scivolato a causa del pavimento bagnato inserendo la mano sinistra all’interno della vasca di raccolta dell’uva, in quanto priva della necessaria griglia di protezione. Da ciò ne è derivata una grave lesione dell’arto a causa del contatto con la macchina idraulica per il sollevamento dei liquidi.

Al Presidente del consiglio di amministrazione è stato contestato il reato a titolo di colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia per aver messo a disposizione del lavoratore un meccanismo privo dei requisiti per la sicurezza dei lavoratori, essendo detta vasca di convogliamento priva di protezione per evitare contatti accidentali con la coclea.

Nonostante l’azienda avesse adottato un modello organizzativo secondo il d.lgs. n.231 del 2001, questi non disponeva di sistemi di controllo idonei alla prevenzione dell’infortunio. Riporta la sentenza “ciò in regione del vantaggio tratto dalla condotta di cui al reato e consistito in un risparmio di spesa, dovuto all’omessa installazione di una griglia metallica fissata all’estremità della vasca e avente la funzione di evitare il contatto con la coclea.”

Viene accertato dalla corte un risparmio pari a 1.860,00 euro ritenuto minimo rispetto alla maggior somma impiegata per l’adeguamento del complessivo sistema antinfortunistico, ma sufficiente per avviare l’imputabilità della responsabilità dell’ente rispetto all’evento lesivo.

Il ricorso

Avversamente a tale sentenza viene proposto ricorso:

  • in primo luogo, si evidenzia che la corte avrebbe confuso tra di loro “l’interesse” e il “vantaggio” di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 231 Il primo necessiterebbe di una valutazione ex ante, potendo in concreto non essere soddisfatto, e il secondo, quello sostanzialmente contestato e accertato nella specie, di una valutazione ex post, ma rileverebbe solo nel caso di violazione sistematica delle norme antinfortunistiche, nella specie non accertata a fronte di una mera trasgressione isolata (consistente nell'omessa apposizione della griglia di protezione).” – il ricorrente sottolinea poi che l’eventuale vantaggio di 1.860,00 euro sarebbe inconsistente rispetto ai costi annui sostenuti per il settore antinfortunistico di circa 130.000,00 euro;
  • in secondo motivo si denuncia la mancata correlazione tra l’imputazione e la sentenza stessa; la prima individuerebbe il vantaggio quale criterio d’imputazione, mentre la sentenza avrebbe aggiunto anche altri profili di vantaggio.

La sentenza della Corte

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso proposto è da ritenersi infondato e i due motivi possono essere trattati in modo congiunto in quanto connessi da medesime questioni.

In buona sostanza il ricorso inserisce al modo di atteggiarsi del vantaggio di cui all’art.5 d.lgs. 231 del 2001, quale criterio oggettivo d’imputazione della responsabilità in capo all’ente, in termini di sua concreta apprezzabilità nelle ipotesi non caratterizzate da una violazione sistematica della norma antinfortunistica.

Con una piccola parentesi rispetto al modello organizzativo 231 la corte ribadisce che, con riferimento a quella degli enti, il modello 231 è un modello di responsabilità il quale, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare una terza tipologia di responsabilità, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per il fatto proprio e di consapevolezza.

L’ente, quindi, non risponde per un fatto altrui bensì per un fatto proprio e colpevole, la cui responsabilità è stata definita come una vera e propria responsabilità da colpa di organizzazione.

“Il tema contestato concerne l'attribuita rilevanza anche ad un risparmio di spesa quantitativamente modesto, in sé e rispetto agli investimenti comunque effettuati dall'azienda.
In proposito, anche in linea con la precedente giurisprudenza della Corte, va sgombrato il campo da ogni equivoco sulla rilevanza del connotato della sistematicità delle violazioni, che, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe necessario per fondare l'addebito, così da doversi escludere rilievo a violazioni episodiche. In realtà, il requisito della commissione del reato nell'interesse dell'ente non richiede una sistematica violazione di norme antinfortunistiche ed è ravvisabile anche in relazione a trasgressioni isolate se altre evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente (di recente, Sez.4, n.13218 del 24/03/2022
, Cerbai, n.m.).”

E ancora:

Qui, soccorre una pertinente decisione di questa Sezione, secondo la quale, per impedire un'automatica applicazione della norma che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione, anche isolata, l'esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell'interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell'ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza (v. la già citata sentenza Sez.4, 22256/2021, Canzonetti).”

Rispetto al caso in esame, il giudice di merito, laddove non solo si è data adeguata considerazione al dato della “irrisorietà” del risparmio, ma tuttavia si è anche considerato come la violazione afferisse ad una area di rischio inerente ad un settore di rilievo, derivandone la rilevanza dell’addebito di “organizzazione” e la dimostrazione del collegamento oggettivo della condotta del reo e il vantaggio, pur patrimonialmente esiguo, per l’ente, giustificante l’addebito.

Aggiungi un commento alla notizia





CONTATTACI


Chiamaci allo 0424 38 26 38
o compila il box a lato, ti daremo tutte le
informazioni di cui hai bisogno.





Together for safety necsi group