06 apr 2021

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SENTENZE | 9948-2021 Il datore di lavoro e gli obblighi di garanzia verso i lavoratori autonomi




È sicuramente chiaro a tutti che all’obbligo di garanzia relativamente a salute e sicurezza nel luogo di lavoro faccia sempre capo il datore di lavoro. Può sorgere, però, il dubbio se questo obbligo valga solo verso i dipendenti della propria Azienda o debba estendersi anche verso i lavoratori autonomi che ad essa si relazionano; la sentenza in esame odierno tratta proprio questo particolare tema.

Il fatto

Il personale ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro del comune ove si svolsero i fatti, unitamente ai Carabinieri del Gruppo Tutela del lavoro del capoluogo campano, in fase di ispezione di un cantiere trovavano un lavoratore, in abiti da lavoro, intento a procedere con delle misurazioni di infissi in alluminio. A seguito della richiesta di esibizione di documentazione, il datore di lavoro, sopraggiunto sul posto, non risultava in grado di fornire alcun riferimento circa la posizione lavorativa del lavoratore nei confronti dei quali, quindi, non erano avviate le procedure di sicurezza previste dalla legislazione antinfortunistica, in particolare:

  • invio del lavoratore alle visite mediche;
  • formazione e informazione circa i rischi per la salute;
  • formazione adeguata in materia di salute e sicurezza.

 

Avversamente a tale sentenza il datore di lavoro ricorre adducendo due motivi di doglianza:

  1. Il lavoratore non era un operaio o un lavoratore dipendente, ma un lavoratore autonomo, il quale era stato chiamato per effettuare delle misurazioni per la realizzazione successiva di infissi.
  2. I fatti contestati devono ritenersi di particolare tenuità.

 

La sentenza della Corte

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso è da ritenersi inammissibile per manifestata infondatezza.

Il ricorrente, infatti, si sarebbe limitato a negare la condizione di lavoratore dipendente dell’operaio colto sul cantiere a lavorare quando in realtà l’appaltatore, il quale si avvale delle opere del lavoratore, fino a prova contraria deve considerarsi a tutti gli effetti datore di lavoro.

Scrive la Corte:

“il giudizio sulla configurabilità dei reati contestati, rispetto ai quali, anche con l'odierna impugnazione, l'interessato non ha fornito alcun serio elemento di smentita, limitandosi a negare la condizione di lavoratore dipendente di [omissis], che tuttavia ha formato oggetto di un specifico accertamento di P.G., la cui attendibilità non è suscettibile di essere messa in discussione in questa sede, per cui la doglianza appare manifestamente destituita di fondamento.”

Allo stesso modo non è possibile concedere le attenuanti richieste per cui i fatti oggetto della presente causa non possono essere qualificati in termini di particolare tenuità. Fatti che, peraltro, non possono nemmeno definirsi occasionali in quanto rilevati dal Tribunale anche precedenti penali dell’imputato.

Per questi motivi il ricorso è definito inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

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