06 ott 2020

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GENERATORI DI VAPORE | Decreto per il patentino di abilitazione e formazione per conduttori di generatori di vapore




Lo scorso 30 settembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il D.M. 7 agosto 2020 concernente l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento.

L’abilitazione viene determinata in seguito al rilascio di un patentino (dopo corso di formazione) che si suddivide nei seguenti gradi:

  1. Patentino di 4° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore eventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m2
  2. ­Patentino di 3° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore ai 100m2
  3. Patentino di 2° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 500 m2
  4. Patentino di 1° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione.

Il titolare del patentino, il quale deve esser in possesso dell’idoneità alla mansione specifica come descritto nell’articolo 41 del D.lgs. 81/08, dovrà inoltre sottoporsi a visita medica stabilita (salvo diversa frequenza indicata dal medico competente) una volta ogni cinque anni, che vengono ridotti a due per soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

Il Decreto Ministeriale in oggetto indica, inoltre, i generatori per i quali non è richiesta alcuna abilitazione specifica alla conduzione:

  1. Generatori di vapore a bassa pressione aventi PS minore o uguale a 1 bar, Superficie di riscaldamento minore o uguale a 100m2 e Producibilità di carico massimo continuo minore o uguale a 2 t/h;
  2. Generatori ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS x V minore o uguale a 3000 bar x litri e PS minore o uguale a 12 bar;
  3. Generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS minore o uguale a 5 bar, Temperatura massima dell’acqua minore o uguale 120°C, Superficie di riscaldamento minore o uguale a 100m2 e Potenzialità minore o uguale a 1380 kW, considerando convenzionalmente la potenza di 0,69Kw di acqua surriscaldata equivalente alla producibilità di 1Kg/h di vapore d’acqua;
  4. Generatori a sorgente termica diversa dal fuoco le cui membrature soggette a pressione, a contatto con il fluido riscaldante, sono progettate per una temperatura uguale o maggiore di quella del fluido di riscaldamento.

 DOCUMENTI CITATI:

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.94 del 07 agosto 2020

Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008

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