07 mag 2020

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SENTENZE | 12158/2020 sull'individuazione di luogo di lavoro




Il datore di lavoro ha obblighi prevenzionistici e di sicurezza negli spazi considerati “luogo di Lavoro” e, tra questi, fa parte anche lo spazio in cui viene effettuato il lavaggio dell'autocarro in uso all'azienda di trasporto.

Nella sentenza odierna il datore di lavoro di un'azienda di trasporti veniva riconosciuto colpevole di omicidio colposo derivante dall'inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche ai danni di un suo dipendente il quale, durante il lavaggio di un autocarro, era rimasto folgorato dal contatto con l'idropulitrice che stava utilizzando per il lavoro, scarica elettrica originata dall'adattatore della spina a cui era collegato l'utensile.

I capi di imputazione, in particolare, riguardavano l'omissione di valutazione dei rischi a cui i lavoratori erano esposti in relazioni alle condizioni specifiche del luogo di lavoro dove andavano ad operare, oltre che le condizioni precarie in quanto non conformi alla normativa di esercizio dell'impianto e dell'attrezzatura (in questo caso elettrica) messa a disposizione dei lavoratori e di avere omesso l'adeguata formazione e informazione sui rischi e sull'utilizzo delle attrezzature da lavoro.

L'imputato ricorre avversamente alla sentenza proponendo due motivi:

  1. Ritenendo che l'attività del dipendente infortunato di pulizia del mezo fosse estranea all'ambito lavorativo e alle mansioni assegnate in quanto estemporanea ed occasionale e che la zona ove si sono svolti i fatti fosse priva di collegamenti elettrici, ciò esclude la colpa dell'imputato della mancata valutazione del rischio elettrico. Inoltre, il fatto “non avrebbe potuto essere preveduto ed evitato anche mediante l'impiego della migliore tecnica nella adozione di strumenti antinfortunistici e di migliore valutazione dei rischi, laddove era dipeso da fatto casuale e imponderabile, quale lo sgocciolamento di acqua piovana sull'adattatore collegato alla spina al quale era collegato l'utensile utilizzato dal lavoratore.”
  2. In secondo motivo lamenta la mancata determinazione del trattamento sanzionatorio del minimo edittale oltre che del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

La Corte di Cassazione si pronuncia come segue:

  1. In primo luogo, si evidenzia che l'attività dell'infortunato è riconducibile ad una prestazione nell'ambito lavorativo e non di tipo volontario, tanto più che l'attività si svolgeva all'interno del piazzale recintato ove il datore di lavoro riponeva gli automezzi. Inoltre, la prestazione si fosse svolta alla presenza del datore di lavoro “che sovraintendeva alle operazioni di lavaggio, partecipando alle stesse, mediante l'impiego di un collegamento elettrico fornito da proprietà limitrofa e avendo cura di precisare che la stessa disciplina del contratto collettivo di lavoro di riferimento prevedeva che i dipendenti di aziende private di autotrasporto procedessero a interventi di piccola manutenzione meccanica e di pulizia dei mezzi aziendali impiegati.” A tal proposito la Corte richiama la giurisprudenza in relazione all'individuazione di luogo di lavoro “ove vigono gli obblighi prevenzionistici dettati dalla disciplina di cui al D.Lgs. n.81/2008,secondo cui nella nozione di "luogo di lavoro" rientra ogni luogo in cui viene svolta o gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (sez.IV, 3.2.2005 n.12223, Delmastro e altri, Rv.266385; sez.F. 27.8.2019, Giorni Pietro, Rv.277292 -01), quale certamente era quello in cui era stato chiamato il lavoratore a lavare il mezzo di lavoro su richiesta del datore di lavoro, alla presenza di questi e all'interno di spazi aziendali e in collaborazione con altro dipendente.”
  2. Per quanto concerne, invece, l'individuazione dei rischi specifici da parte del datore di lavoro “risulta del tutto irrilevante ragionare in termini di conduzione diretta o indiretta della scarica elettrica, laddove lo svolgimento della prestazione lavorativa doveva essere preceduta da una accurata analisi dei rischi connessi all'impiego di un collegamento elettrico volante (art.2 comma 1, lett.q in relazione all'art.80 comma 2 del D.Lgs. n.81/2008), allacciato ad una utenza elettrica non nella disponibilità dell'azienda datrice di lavoro e comunque non a norma, con strumenti non sottoposti a vaglio di affidabilità e sicurezza (idropulitrice, prolunga, adattatore), collocati all'esterno e in diretto contatto con fonti di sgocciolamento piovano (grondaia) o di schizzi provenienti dall'utensile utilizzato. La inosservanza di tali disposizioni normative rendeva altamente probabile la concretizzazione del rischio di una folgorazione del lavoratore impegnato con la idropulitrice, in ragione del mancato adempimento da parte del Datore di Lavoro agli obblighi organizzativi previsionali, informativi ed esecutivi sullo stesso gravanti nella messa a disposizione di adeguati strumenti di lavoro collegati ad utenza elettrica.”

Per questi ed altri motivi specifici la Corte rigetta il ricorso.

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