07 ott 2021

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SENTENZE | 35652-2021 I limiti degli obblighi del delegato per la sicurezza




Quella del delegato per la sicurezza sul lavoro è una delle figure chiave all’interno della gestione aziendale; tale figura viene contrassegnata da condizioni formali e sostanziali da verificare sia nel momento costitutivo che nel suo svolgersi in concreto ed investe il delegato solo nel caso in cui tali poteri organizzativi, di gestione e di controllo vengono attribuiti in modo reale. Ma se sorgono problematiche che trascendono i poteri delegati (ad esempio impegno di spesa eccedente i limiti stabiliti dall’atto di delega), il datore di lavoro è comunque liberato dai propri obblighi? Vediamolo nella sentenza di oggi.

Il fatto

Il delegato per la sicurezza di una società impegnata nella GDO viene ritenuto colpevole per aver cagionato in modo colposo lesioni gravi ad un suo dipendente il quale, nel mentre operava utilizzando un telaio metallico impugnando con le mani i montanti verticali, veniva colpito da una slitta che era scivolata dal ripianto a seguito di un urto accidentale del telaio. Tale incidente causava un trauma da schiacciamento al quarto dito della mano.

L’imputato, che risultava a conoscenza del problema già da diverso tempo, aveva da sempre omesso di dotare i telai metallici di barre trasversali o maniglie da utilizzarsi durante la movimentazione degli stessi (che avevano all’interno delle slitte estraibili) in modo da evitare il rischio odi schiacciamento delle mani.

Il ricorso

Avversamente a tale sentenza, l’imputato ricorre in Cassazione adducendo il fatto che lo stesso non aveva più la delega in materia di sicurezza riguardo gli interventi di messa in sicurezza dei carrelli su ruote usati nelle aree di lavoro di competenza dell’infortunato. Nello specifico, si legge,

“al delegato era stato sottratto uno specifico settore di intervento in materia di sicurezza nella movimentazione dei carrelli della panetteria. L'addebito rivolto al [omissis] di essere rimasto inerte e di non aver assunto l'iniziativa di apporre le maniglie al carrello è inconciliabile con le risultanze documentali in atti. Proprio a seguito di un mancato infortunio sulla movimentazione dei carrelli vi era stata il 26.2.2013 una riunione aziendale al massimo livello in cui la gestione e risoluzione del problema era stata avocata a livello centrale, stabilendosi precisi tempi e modalità degli interventi per ovviare ai relativi deficit di sicurezza dei telai. In tal modo il [omissis] era stato giuridicamente sollevato dall'occuparsi direttamente della modifica dei telai, non potendo egli modificare una decisione presa dall'azienda a livello centrale.”

La sentenza della Corte

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso proposto dall’imputato è fondato. La sentenza affronta in maniera insoddisfacente la questione sollevata dalla difesa la quale sottolineava che della problematica dei carrelli su ruote utilizzati nel reparto del lavoratore se ne fossero occupati i vertici aziendali esonerando così il delegato alla sicurezza dall'occuparsi in maniera diretta del problema.

La corte riporta poi la Sentenza 38343/2014 nella quale si chiariscee che

“l'istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all'ambito delegato (o, per quanto qui rileva, a specifici settori dell'ambito delegato). In altri termini, l'effetto liberatorio - per il datore di lavoro delegante - viene meno qualora sorgano problematiche afferenti alla sicurezza che trascendono i poteri delegati, specie se esse coinvolgano scelte di fondo della politica aziendale, che richiedono un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti, come sembra essere avvenuto nel caso di specie.

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