09 gen 2020

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SENTENZE | 50440/19 Sull'obbligo di formazione specifica e sulla condotta esorbitante del lavoratore




L'aver impartito correttamente le disposizioni antinfortunistiche ai dipendenti non esime il datore di lavoro dalle responsabilità in caso di evento dannoso se la causa dello stesso è da ricondurre all'inosservanza delle stesse disposizioni antinfortunistiche; è necessario che sia provato che il personale che ha subito l'infortunio non abbia agito in modo corretto, operando quindi in modo contrario ai precetti ricevuti.

Il Fatto

È il caso della sentenza che andiamo a presentarvi oggi, nella quale un titolare d'impresa è stato condannato a seguito dell'infortunio occorso ad un dipendente, autista addetto al trasporto di materiali ferrosi, il quale cadeva dalla gru a torre che stava utilizzando per le procedure di trasporto di materiali ferrosi.

Le Accuse

In particolare, al datore di lavoro, sono state contestate dalla Corte di Appello l'omissione della definizione di procedure di utilizzo delle macchine e attrezzature di lavoro nelle operazioni di carico e scarico dei materiali e l'omissione della formazione sui rischi specifici.

IL Ricorso

Ricorrendo a tali accuse, l'imputato deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale, portando come prova l'adempimento del proprio obbligo di formazione (prova ritenuta valida), oltre a questo sottolinea che il dipendente infortunato sarebbe stato abilitato all'esclusiva mansione di trasporto di materiale e non anche allo scarico e di averlo diffidato più volte da questa procedura, sottolineando in questo modo la condotta esorbitante della vittima.

La Sentenza della Corte di Cassazione

Gli Ermellini si esprimono avversamente al ricorso presentato sottolineando che la formazione impartita fosse di tipo generico e non si estendesse ai rischi specifici ai quali il dipendente era sottoposto.

Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la condotta esorbitante del dipendente può essere presa in considerazione in quanto lo scarico di materiale è assolutamente riconducibili alle mansioni di trasporto e quindi l'infortunio è avvenuto durante l'esercizio dell'attività lavorativa.

Terminano la Sentenza i Giudici della Corte Suprema: “Va sottolineato che la prova di una condotta omissiva risente della struttura ontologica di tale comportamento, che si traduce in una materiale assenza, sicché solo colui su cui grava l'obbligo di porre in essere la condotta può e deve fornire indicazioni relativamente al corretto adempimento. Difatti, nell'ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (da ultimo, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018 ud. - dep. 19/03/2019, Rv. 275284 - 01). Parimenti va ricordato che, secondo la giurisprudenza più risalente, quando l'inosservanza di precise disposizioni antinfortunistiche nell'ambiente di lavoro è causa determinante dell'evento dannoso, per escludere la responsabilità dei datori di lavoro, dei preposti o degli addetti alla organizzazione o alla sorveglianza del lavoro, non è sufficiente che non risulti provato con certezza che essi non hanno impartito disposizioni, ma è necessario che tali persone provino, in maniera rigorosa e sicura, di avere compiuto atti precisi e specifici intesi ad impedire che le operazioni di lavoro si svolgessero in modo non conforme ai precetti antinfortunistici (Sez. 4, n. 9615 del 19/04/1982 ud. - dep. 20/10/1982, Rv. 155686 - 01).”

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