09 giu 2021
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REACH | Novità nelle autorizzazioni con il Regolamento UE 2021/876
Lo scorso 31 maggio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento CEE/UE 2021/876 concernente le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) m. 340/2008.
La nuova regolamentazione, la quale ufficialmente entrerà in vigore il prossimo 21 giugno, interessa l’uso delle sostanze cosiddette “estremamente preoccupanti” che sono presenti nell’allegato XIV del Regolamento REACH. Il Regolamento 2021/876, redatto al fine di evitare l’obsolescenza prematura di articoli o prodotti complessi, attua gli articoli 61, paragrafo 1, l’articolo 62, paragrafo 4, lettera e), e paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per:
- la produzione di pezzi di ricambio come articoli o come prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi, la cui produzione è cessata o sarà cessata prima della data di scadenza per tale sostanza specificata nell’allegato XIV, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e i pezzi di ricambio non possono essere prodotti senza tale sostanza («produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione»);
- la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o sarà cessata prima della data di scadenza per tale sostanza specificata nell’allegato XIV, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi possono essere riparati solo usando tale sostanza («riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata»).
In particolare, il nuovo Regolamento specifica nell’Articolo 2 nel quale, per semplificare gli oneri gravanti sugli operatori, specifica ed elenca gli elementi che le domande di autorizzazione devono contenere per poter soddisfare i requisiti del REACH.
Il terzo articolo del Regolamento 2021/876 va, infine, a modificare gli articoli 8 e 9, oltre che la sostituzione degli allegati VI e VII del Regolamento (CE) n. 340/2008 andando quindi a ridurre le tariffe riscosse dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche nel vagliare le domande di autorizzazione.
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