10 set 2021

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INAIL | Chiarimenti sulle sanzioni amministrative legate alle omesse o tarde denunce di infortunio




Lo scorso 9 settembre INAIL ha divulgato la circolare n.24 la quale riepiloga la disciplina presente nella normativa in tema di obblighi di denuncia ai fini assicurativi degli infortuni prognosticati non guaribili entro 30 giorni e fornisce dei chiarimenti riguardo il sistema sanzionatorio riguardo le omissioni rispetto questo importante argomento.

Riporteremo in modalità FAQ le principali nozioni contenute nella circolare.

Come deve essere presentata la denuncia di infortunio?

La denuncia può pervenire esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici.

In caso di incidenti a lavoratori domestici e per i datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, la denuncia deve pervenire tramite PEC alla sede INAIL competente, oppure tramite posta.

Entro quando deve essere presentata la denuncia di infortunio?

Entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio oppure entro 24 ore in caso di infortuni mortali o infortuni con pericolo di morte.

Da quando decorrono i due giorni?

Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio tramesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria.

In caso di prolungamento della prognosi da quando decorrono i giorni per la presentazione della denuncia?

Per gli infortuni guaribili entro tre giorni, ma che successivamente si prolungano al quarto, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica.

In caso di mancata denuncia qual è l’importo della sanzione?

L’importo sanzionatorio per la violazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 va da un minimo si 1.290,00€ ad un massimo di 7.745,00€

Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Qual è il termine per pagare la sanzione?

Se gli illeciti con sanzione minima non vengono regolarizzati entro quindici giorni possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580€.

Nel caso in cui non vengano sanati entro i quindici giorni, viene fatto rapporto all’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

“La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, in virtù dello specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme.

L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.”

A disposizione del lettore la circolare completa a questo link

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