10 set 2021

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SENTENZE | 25062-2021 Sul principio della doverosa astensione




In alcuni casi è possibile che al verificarsi di determinate condizioni che potrebbero generare un pericolo per l’esecuzione dei lavori, il dipendente possa rifiutarsi di operare nelle suddette condizioni di rischio. Vediamo come, nel caso che segue, questa astensione, o per lo meno la messa in sicurezza di un cantiere, avrebbe potuto salvare una vita.

Il fatto

L’incidente avvenne durante le operazioni di getto di calcestruzzo venivano coinvolti due operatori, uno addetto alla condotta di un’autobetonpompa e un secondo addetto proprio alla manovra del tubo flessibile. Dopo essersi confrontati sulla difficoltà di entrare nel cantiere con il mezzo, l’addetto all’autobetonpompa posizionò il mezzo all’ingresso del cantiere, azionando poi il braccio meccanico mediante un radiocomando. Il tubo venne preso in mano dal secondo addetto mentre un terzo si occupava di stendere il calcestruzzo. In quel momento l’addetto che orientava il tubo flessibile venne colto da una scarica elettrica dovuta al fatto che il braccio meccanico dell’autobetonpompa aveva urtato contro il cavo nudo della linea elettrica che, tranciatosi, cadeva in parte al suolo folgorando il lavoratore.

All’addetto alla conduzione dell’autobetonpompa viene ascritta la condotta colposa di aver effettuato una manovra azzardata nell’azionare il braccio del mezzo per ritrarlo per non aver rispettato la norma che gli imponeva di ottenere il distacco dell’energia elettrica o di osservare la dovuta distanza dalla linea elettrica.

Il ricorso

Avversamente a tale sentenza ricorre l’imputato adducendo che, in base a delle dichiarazioni di testi risultava essere un responsabile del cantiere e anche responsabile per la sicurezza, quindi direttore dei lavori e a lui sarebbe gravato l'obbligo esclusivo di sorveglianza.

La sentenza della Corte

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso presentato è inammissibile, in primo luogo, per motivi burocratici non di nostro stretto interesse, ma risulta inammissibile anche nel merito in quanto manifestamente infondato.

La Corte di merito, riporando che la norma dispone che il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul lugo di lavoro, aveva giustamente rilevato che le cause del sinistro dovevano essere ricercate sia nel posizionamento dell’autobetonpompa in occasione di manovra, sia in fase esecutiva della manovra stessa.

Per quanto concerne la posizione di garante dell’infortunato, questa non leverebbe il fatto che il conduttore del mezzo, l’imputato, pur consapevole della prossimità della linea di alta tensione e del pericolo, posizionò comunque l’autobetonpompa all’ingresso del cantiere, omettendo di chiedere la sospensione dell’erogazione dell’elettricità e di spostarsi a dovuta distanza.

La Corte richiama un principio definito di

“doverosa astensione del dipendente dall'attività pericolosa, in base al quale il lavoratore, pur non potendo ingerirsi nell'organizzazione aziendale, ha l'obbligo di rifiutarsi di operare in condizioni di estremo rischio per la sicurezza, con la conseguenza che l'accettazione del rischio connesso all'esecuzione, in tali condizioni, della propria prestazione comporta l'inevitabile associazione dello stesso lavoratore alla responsabilità per gli eventi lesivi in concreto provocati (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 14429 del 05/07/1990, Travaglini, Rv. 185672; più di recente Sez. 4, n. 31229 del 28/05/2015, Bertin e altro, n.m.).”

Richiamiamo quindi le norme tecniche secondo le quali, l’operatore in fase di esecuzione dei lavori, avrebbe dovuto rispettare le precauzioni di cui all’art.117 del D.Lgs. 81/08 quindi:

“- mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

- posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;

- tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche".

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