10 nov 2010

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SENTENZA | L'RSPP non puo' essere responsabile perche' non ha potere decisionale




CORTE DI CASSAZIONE: responsabilità del RSPP, ausiliario del datore di lavoro, ma la sua designazione non equivale a delega di funzioni (Cassazione Penale Sezione Feriale - Sentenza n. 32357 del 26 agosto 2010 - Pres. Esposito - Est. Piccialli – P.M. Salvi - Ric. M.F. e G.A.).

 

IL CASO
Il responsabile dei lavori ed il delegato alla sicurezza di una ditta appaltatrice nonché il titolare di una impresa subappaltatrice, operanti in un cantiere edile oggetto di alcuni lavori di ristrutturazione di un fabbricato, sono stati ritenuti responsabili, di un infortunio sul lavoro ad un lavoratore dipendente della ditta subappaltatrice il quale, scivolando su di una scala in muratura posta a ridosso dell'area di cantiere e sprovvista di corrimano, precipitava da un'altezza di circa 3 metri rovinando violentemente al suolo procurandosi lesioni dalle quali derivava una malattia ed un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni.
 
LE IDAGINI
Veniva accertato che il lavoratore aveva preferito utilizzare tale scala per scendere a terra per raccogliere il berretto strappatogli da una folata di vento anziché servirsi di quella di cantiere appositamente predisposta all'interno dell'impalcatura. La responsabilità degli imputati veniva ravvisata a causa della riscontrata pericolosità della scala in muratura, sulla quale l'infortunato stava lavorando, scala posta a ridosso immediato dell'impalcatura di cantiere, composta di gradini in pietra parzialmente sconnessi e priva di qualsiasi ringhiera o parapetto di protezione dal rischio di caduta ed utilizzata tra l’altro, sia pure saltuariamente, anche da altri lavoratori.

LA SENTENZA
La Corte di Appello ha affermato che la scala suddetta, alla luce delle sue caratteristiche, era in concreto funzionale al cantiere per cui sussisteva l'obbligo di metterla in sicurezza contro il rischio di cadute di persone e l’obbligo di adottare le cautele prescritte dalla normativa di prevenzione che se, tempestivamente adottate, avrebbero certamente evitato l'evento lesivo.

IL RICORSO
I due imputati hanno fatto ricorso ponendo in evidenza che nella circostanza doveva riconoscersi l'abnormità del comportamento imprudente del lavoratore il quale, in maniera del tutto inopinata, per andare a prendere il cappello che era volato via a causa del vento, si era servito di una scala non ricompresa nel cantiere ed esterna ad esso. Gli stessi hanno fatto presente, che nell'istruttoria espletata era stato escluso l'utilizzo della scala suddetta da parte degli altri operai ed era stato anzi dimostrato che ai lavoratori era stato vietato di usare la stessa in quanto dovevano servirsi delle scale interne all'armatura. Era risultato, che il legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, dalla quale dipendeva il lavoratore infortunato, aveva nominato, quale consulente e RSPP, il coimputato che aveva ricevuto dalla ditta appaltatrice anche l'incarico di capo cantiere per cui doveva ritenersi che allo stesso fosse stata attribuita una delega di funzioni.
 
LE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
I ricorsi degli imputati sono stati però ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione la quale ha tenuto a ricordare che un infortunio sul lavoro è pur sempre da addebitare al datore di lavoro, secondo la Corte di Cassazione, anche in presenza dell'imprudenza del lavoratore, nel caso di una mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio del comportamento imprudente e eziologicamente ricollegato al verificarsi dell'infortunio così come si è verificato nel caso posto all’attenzione della suprema Corte in questa sentenza allorquando è stato accertato che il direttore dello stabilimento nonché delegato alla sicurezza aveva omesso di predisporre o di far predisporre, in presenza di un rischio di caduta dall'alto, la necessaria misura di prevenzione.
 
Quindi, la designazione del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare, non equivale a delega di funzioni utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di trasferire ad altri la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.
Si compiti ed i relativi poteri attribuiti dalla legge al RSPP tra i quali rientra l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro. Esso svolge solo un' attività di consulenza nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, spetta poi al datore di lavoro, ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo le situazioni pericolose.

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