10 nov 2022

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MERCI PERICOLOSE | Novità sulla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose ADR




La gestione delle merci pericolose è un argomento di grande importanza nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e, per fare in modo che la coordinazione di tale attività avvenga nel miglior modo possibile, è stata istituita, con il D.lgs. 04/02/2020 n.40 la figura del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

Chi è il Consulente ADR

Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, abbreviato in ADR per i trasporti su strada, RID per trasporti su ferrovia ed ADN per le vie navigabili interne, è una figura professionale titolare di un certificato di formazione valido per il trasporto di merci pericolose della quale le aziende si devono avvalere nel caso queste effettuino trasporto, imballaggio, carico, riempimento, scarico o spedizione di merci pericolose.

Le novità dell'Accordo ADR

Una delle novità più importanti riguarda le esenzioni dalla nomina del Conuslente ADR per gli speditori (per tutti gli altri ruoli, le edizioni precedenti all’ADR 2019 prevedevano già l’obbligo di nomina).

Con la fine del periodo transitorio dell'Accordo ADR si prevede che tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad ADR rientrino nell’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose; le aziende sono obbligate a nominare il Consulente entro il 31/12/2022.

Tale obbligo si estende, quindi, anche alle aziende che effettuano le cosiddette “spedizioni occasionali” o che spediscono quantitativi minimi di merci e/o di rifiuti pericolosi.

Esistono esenzioni?

Secondo quanto prescritto al paragrafo 1.8.3.2 a) dell’Accordo ADR in vigore, uno speditore è esentato dal nominare il proprio Consulente ADR solo nel caso in cui l’autorità competente di riferimento preveda un dispositivo di legge nazionale che permetta l’esenzione della nomina in caso di spedizioni in esenzione secondo i paragrafi 1.1.3.6, 3.3, 3.4 e 3.5.

Nel paragrafo 1.8.3.2. b) dell’A.D.R. non viene però citata l’operazione di “spedizione”. Non sarebbe dunque applicabile l’esenzione prevista dal D.M. 04 Luglio 2000 per numero di operazioni limitate a 24 volte/anno, 3 volte/mese e per quantitativi non superiori alle 180 t/anno di merci o rifiuti poco pericolosi.

C’è da sottolineare, poi, che in ambito nazionale non è ancora previsto nessun tipo di esenzione, ciò significa che anche aziende speditrici di merci pericolose o rifiuti classificati come tali, sia in caso di quantità limitate per collo o quantità limitate per unità di trasporto sono obbligate a procedere alla nomina di un proprio Consulente ADR.

Cosa porta l’inosservanza di tali normative?

Secondo quanto riportate, la prevista sanzione amministrativa per il rappresentante legale aziendale che viola le disposizioni sull’obbligo di nomina del consulente ADR va da un minimo di 6.000€ ad un massimo di 36.000€

 

Da più parti sono state sollevate delle osservazioni riguardo questo obbligo che ricade anche su soggetti che spediscono quantità esigue di materiale. Sono state evidenziate diverse questioni, tra cui, ad esempio l’eventuale responsabilità penali dell’azienda che spedisce nel caso in cui questa non abbia nominato il Consulente ed avvenga un incidente durante la movimentazione di merci o di rifiuti rientranti nella normativa ADR.

Vi lasciamo quindi con la domanda: è giusto che tutte le aziende che spediscono debbano nominare il Consulente ADR anche nel caso in cui la spedizione di merci pericolose riguardi quantità esigue?

 

È presente un commento alla notizia

Francesco Santannera
10 nov 2022 alle 14:02

Spett.le NECSI penso che l'esenzione per spedizioni in quantità esigue sia corretta se non vengono trasportate materie particolarmente pericolose.

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