12 mag 2020

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QUESITI MINISTERIALI | Le FAQ del Ministero su verifiche periodiche e formazione sicurezza sul lavoro




Nella sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state inserite delle nuove domande relative alle verifiche periodiche e alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le nuove domande, assieme alle già proposte nel sito del Ministero, sono consultabili nella sezione FAQ del sito, per comodità del lettore riportiamo pedissequamente le due questioni in oggetto:

VERIFICHE PERIODICHE

Quesito: In considerazione delle misure di contenimento adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria, è possibile differire l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020?

Risposta del Ministero: No. Il principio contenuto all'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non può essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, la disposizione introdotta in via eccezionale dal predetto articolo 103, comma 2, non contempla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati. E ciò anche al fine di scongiurare che la mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro possa comportare la messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Quesito: In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

Risposta del Ministero: In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

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