14 set 2022

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DM 25 agosto 2022 | Prevenzione incendi per università e istituzioni dell'alta formazione




È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 25 agosto 2022 contenente "Prescrizione per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per locali e le strutture universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica".

In particolare, l'articolo 2 esplicita alcune "Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" a cui dare evidenza:

  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i responsabili delle attività di cui al presente articolo, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure  gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.
     
  2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai responsabili delle attività anche tra quelle previste dal capitolo S.5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e coerentemente con una specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all'interno delle attività stesse.
     
  3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali che debbono essere adottate:
    1. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
    2. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
    3. garantire che l'affollamento dell'attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;
    4. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile l'attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali;
    5. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività; tali addetti antincendio, devono svolgere controlli preventivi e vigilare sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi del personale di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    6. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 del decretolegge 1° ottobre 1996, n. 512;
    7. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
    8. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
    9. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.
       
  4. ve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.
     
  5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 deve essere mantenuta agli atti dell'attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.
     
  6. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 si applicano fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021.

La norma prevede scadenze differenziate di adeguamento ed è entrata in vigore il 9 settembre 2022.

 

DOCUMENTI DISPONIBILI:

D.M. 25 agosto 2022 - Prescrizione per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per locali e le strutture universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

 

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