12 ott 2021

1121 visite


Iscriviti alla Newsletter Aliseo


Rimani aggiornato sulle ultime novità!


ISCRIVITI QUI



ANTINCENDIO | Novità su formazione e gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza




Entrerà in vigore tra poco meno di un anno, il 4 ottobre 2022, il Decreto Ministeriale del 2 settembre scorso dal titolo “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Tale decreto avrà importanti implicazioni sulla formazione, informazione e designazione dei lavoratori e degli addetti antincendio e, come importante novità, anche sui requisiti che dovranno avere i docenti che terranno i corsi antincendio.

Il Decreto trova applicazione nei luoghi di lavoro così come vengono definiti nell’articolo 62 del D.lgs. 81/08, mentre per i cantieri temporanei o mobili tali disposizioni si applicano in maniera limitata alle prescrizioni di cui all’articolo 4 relativo alla Designazione degli addetti al servizio antincendio, all’articolo 5 per la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; e all’articolo 6 con i requisiti dei docenti.

Nei primi due allegati del decreto viene approfondita la gestione della sicurezza antincendio e le misure nel caso in cui le imprese si trovino in casi di esercizio (Allegato I) o in emergenza (Allegato II). Viene quindi elencata la raccolta dei criteri che devono essere rispettati all’interno dei piani di emergenza, dove dovranno essere indicati i nomi degli addetti alla prevenzione incendi ed emergenza e dovrà essere presente in:

  • luoghi di lavoro occupati da meno di 10 lavoratori
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori
  • luoghi di lavoro rientranti nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 151 del 1° agosto 2011

In tutti quei luoghi di lavoro i quali non risultano nell’elenco sopra riportato, il piano di emergenza non sarà obbligatorio, sarà invece necessario riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi tutte le misure antincendio attuate.

 

L’allegato III del decreto va a specificare le nuove indicazioni riguardo i corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio. Vengono definiti tre livelli di attività in base al rischio delle stesse e, a seconda di tali distinzioni, i corsi di formazione si articoleranno in maniere differenti:

Aziende Livello 3 (aziende ad alto rischio, con sostanze altamente infiammabili ed elevata probabilità di propagazione) – Modulo teorico da 12 ore + Modulo pratico da 4 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (8 ore)

 

Aziende Livello 2 (Aziende con stoccaggio di sostanze infiammabili, ma con limitata probabilità di propagazione dell’incendio) – Modulo teorico da 5 ore + Modulo pratico da 3 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (5 ore)

 

Aziende Livello 1 (Aziende al cui interno trovano spazio sostanze a basso tasso di infiammabilità e in cui il rischio di propagazione dell’incendio è scarso) – Modulo teorico da 2 ore + Modulo pratico da 2 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (2 ore)

 

Novità anche per i requisiti di qualificazione dei docenti antincendio i quali dovranno essere in possesso di (almeno) il diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno uno tra i seguenti requisiti per coloro i quali si occuperanno della parte teorica e di quella pratica:

  • Esperienza documentata di almeno 90 ore come docente in ambito sia pratico che teorico al giorno 04/10/2022
  • Corso di formazione dedicato a docenti tecnico pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Iscrizione agli elenchi del ministero dell’interno secondo l’art. 16, comma 4 D.lgs 139/2006 + Un corso di formazione tipo C per docenti erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Ex personale del servizio (almeno 10 anni in ruoli definiti) del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Nel caso in cui il docente si occupasse esclusivamente della parte teorica è obbligatorio che questi sia in possesso del diploma come sopra e di almeno uno dei criteri:

  • Esperienza documentata di almeno 90 ore come docente in ambito teorico al giorno 04/10/2022
  • Corso formativo di tipo B erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Iscrizione agli elenchi del ministero dell’interno secondo l’art. 16, comma 4 D.lgs 139/2006
  • Ex personale del servizio (almeno 10 anni in ruoli definiti) del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

In mancanza del diploma i docenti che documentano un’esperienza tematica di formatori di almeno 5 anni con almeno 400 ore anno di docenza sono ritenuti parimenti idonei.

Nel caso in cui il docente si occupasse esclusivamente della parte pratica, questi dovrà essere in possesso almeno di uno dei seguenti criteri:

  • Esperienza documentata di almeno 90 ore come docente in ambito pratico al giorno 04/10/2022
  • Corso di formazione tipo C per docenti erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Ex personale del servizio (almeno 10 anni in ruoli definiti) del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Nell’Allegato V del Decreto trovano spazio le linee guida per i corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio, i quali si articolano in tre categorie

CORSO A – Valido per l’abilitazione alla docenza di tipo teorico e pratico (60 ore)

CORSO B – Valido per l’abilitazione alla docenza di tipo teorico (48 ore)

CORSO C – Valido per l’abilitazione alla docenza di tipo pratico (28 ore)

 

A disposizione del lettore l’intero testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale a questo link.

Aggiungi un commento alla notizia





CONTATTACI


Chiamaci allo 0424 38 26 38
o compila il box a lato, ti daremo tutte le
informazioni di cui hai bisogno.





Together for safety necsi group