12 dic 2016

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SENTENZA - Se il lavoratore preferisce un indumento più leggero rispetto alla giacca ignifuga e si ustiona, di chi è la responsabilità?




Cassazione Civile, sentenza n. 24804 del 05 dicembre 2016

Il fatto

Un operaio addetto alla saldatura si trovava supino in uno spazio angusto di circa 60x60x80 cm. Mentre saldava, una colata di materia fusa è entrata nel colletto della camicia, provocando l'incendio della stessa e della canottiera di cotone. Se avesse indossato la giacca ignifuga non avrebbe subito le lesioni riscontrate nell'infortunio, ma a causa del caldo aveva scelto di indossare una pettorina di cuoio e una camicia. Il titolare, a cui è stato imposto di risarcire il lavoratore, si è opposto facendo ricorso

L'analisi

Il datore di lavoro sottolinea che "se il lavoratore, usando l'ordinaria diligenza, avesse utilizzato correttamente gli strumenti di prevenzione posti nella sua disponibilità, nessun pregiudizio egli avrebbe subito dalla proiezione dei residui della saldatura, essendo adeguatamente protetto dalla giacca ignifuga, e in ogni caso l'entità del danno ne sarebbe risultata notevolmente diminuita."

La Corte evidenzia invece che "le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'Infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente"

Il comportamento del lavoratore non poteva essere considerato abnorme date le condizioni (scelta di un indumento protettivo più leggero viste le condizioni climatiche del luogo) pertanto il datore di lavoro deve considerarle come prevedibili e quindi deve organizzarsi per poterle controllare.

L'esito della sentenza

Il controllo del datore di lavoro, in adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 2087 c.c., rientra nella sfera organizzativa dell'imprenditore, pertanto il ricorso è stato respinto. 

Leggi tutta la sentenza n. 24804/2016

 

[Fonte: Olympus]

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