14 ott 2021

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GOVERNO | FAQ sulla gestione dei controlli Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro




Da domani 15 ottobre entrerà in vigore l’obbligo di possedere – ed esibire – il Green Pass contro il COVID-19 per poter accedere al proprio luogo di lavoro. Un obbligo che ha posto diversi quesiti sulle modalità di controllo e di gestione; per questo motivo il Governo ha pubblicato sul proprio sito internet una raccolta di domande frequenti e di risposte per la gestione dei controlli del Green Pass all’interno delle aziende

Ogni organizzazione aziendali, pubblica o privata che sia, deve ritenersi autonoma nell’organizzazione dei controlli, sempre nel rispetto del dPCM del 12 ottobre 2021.

Le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, le quali possono essere effettuate anche a campione, vengono definite dai datori di lavoro prevedendo che, dove la cosa sia possibile, i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, individuando le modalità più comode per evitare code e ritardi all’ingresso. Dovrà essere individuato con atto formale ogni soggetto incaricato dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

In caso di pubbliche amministrazioni in cui il controllo non venga effettuato al momento dell’accesso al luogo di lavoro, questo dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa e potrà essere effettuato in modo generalizzato oppure in modalità a campione, fermo restando che la misura minima dovrà essere quella del 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazioni che assicuri il controllo di tutto il personale dipendente.

 

L’applicazione per smartphone “VerificaC19” è il principale strumento in forze ai datori di lavoro, ma saranno rese disponibili per tutti (sia pubblici che privati) delle specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del processo delle certificazioni; in particolare le verifiche potranno avvenire attraverso:

  • Integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde dei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura;
  • Per quanto concerne gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’integrazione asincrona tra la stessa piattaforma e la Piattaforma nazionale - DGC;
  • Per quanto concerne i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, siano questi privato o pubblici non aderenti al sistema NoiPA, l’integrazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale – DGC;

Per quanto concerne le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una inetroperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale - DGC;

 

I soggetti i quali non possono effettuare alcun vaccino contro il COVID-19, per comprovati motivi di salute, dovranno esibire un particolare certificato in cui è contenuto l’apposito “QR code” in corso di predisposizione.

“Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.”

 

Coloro i quali sono in attesa del rilascio del primo certificato verde o dell’aggiornamento dello stesso e che ne hanno diritto potranno avvalersi dei documenti rilasciati sia in formato cartaceo che digitale, da

  • Strutture sanitarie pubbliche o private
  • Farmacie
  • Medici di medicina generale
  • Pediatri di libera scelta
  • Laboratori di analisi

 

Nel caso in cui un lavoratore acceda alla sede di servizio sprovvisto di certificato verde, il Datore di Lavoro dovrà effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.

 

Il lavoratore, sia del settore pubblico che di quello privato, sprovvisto di Green Pass non potrà accedere al luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio sino alla presentazione del Certificato Verde.

Nel caso di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 15, dopo il quinto giorni di assenza ingiustificata, sarà diritto del Datore di Lavoro la sospensione del lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. Tale periodo non potrà però superare i dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda comunque al luogo di lavoro sprovvisto di Green Pass, questi è soggetto ad un provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa tra i 600 euro a 1.500 euro. A queste possono poi essere applicate le sanzioni disciplinari che sono eventualmente previsti dal CCNL.

Oltre alla sospensione della retribuzione, per il lavoratore senza Green Pass, verranno sospese anche tutte le altre componenti della retribuzione, di qualsiasi natura sia previdenziale che accessoria o indennitario previste per la giornata di lavoro mancata.
Tutti i giorni di assenza ingiustificata non concorreranno poi alla maturazione delle ferie comportando la conseguente perdita della relativa anzianità di servizio.

 

 

No, l’uso del Green Pass non fa in alcun modo decadere gli obblighi relativi alle sanificazioni delle sedi, l’uso delle mascherine e dei distanziamenti; si tratta di una misura ulteriore che va ad integrarsi a tali protocolli.

 

 

I titolari dovranno controllare il Green Pass esclusivamente dei propri dipendenti e non dei Clienti, allo stesso modo questi ultimi non potranno richiedere il Green Pass a chi svolge l’attività in questione.

 

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività, sia questa lavorativa, di formazione o di volontariato all’interno delle sedi di un’azienda saranno soggetti al controllo del certificato.

 

Sì, nei casi di specifiche esigenze lavorative il Datore di Lavoro può richiedere che venga resa comunicazione da parte dei lavoratori del mancato possesso del Green Pass per dare modo all’organizzazione di gestire e soddisfare tali esigenze.

 

 

Il Datore di Lavoro può essere punito con una sanzione amministrativa che va da 400 euro a 1.000 euro.

 

 

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