16 mar 2021

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SENTENZE | Ordinanza 5816-2021 Quando l'ergonomia del luogo di lavoro porta ad una malattia professionale




La valutazione delle malattie professionali è un argomento estremamente delicato e poco trattato all’interno delle sentenze relative ad eventi nei luoghi di lavoro. Oggi indaghiamo proprio l’analisi di una malattia e, soprattutto, la sua possibilità di essere ascritta quale malattia professionale legata all’ergonomia del luogo di lavoro.

Il Fatto

Nel caso in esame vediamo la dipendente di un’azienda denunciare la propria impresa per ottenere l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per la presunta malattia professionale a cui era affetta con il conseguente risarcimento del danno.

In particolare, la lavoratrice lamentava che l’ergonomia della propria postazione di lavoro e il microclima ambientale ad esso connesso (in dettaglio il getto d’aria continuo presente durante le stagioni primaverile ed estiva) avevano causato una, si legge nell’accusa:

lesione dell'integrità psicofisica provocando cervico-dorso lombalgia ...scoliosi toracica destra e lombare sinistra, discopatia lombare degenerativa, contrattura della muscolatura, nevralgia, omalgia; asma a genesi allergica, disturbo dell'adattamento d'ansia di media gravità, e che il datore di lavoro aveva omesso di adottare le cautele volte a garantire l'integrità della salute psico-fisica della lavoratrice.

La Corte territoriale aveva osservato che la ricorrente risultava affetta da sindrome fibromialgica alla quale potevano essere ricondotte tutte le malattie sopra denunciate fatta esclusione per la tendinopatia cronica della spalla, ma che a tale fibromialgia non poteva essere applicato il nesso causale con l’ambiente di lavoro.

Tra l’altro viene evidenziato il fatto che tale malattia non è inserita all’interno delle tabelle Inail tanto da non poter desumere la derivazione della malattia da lavoro se non per manifestata prova portata dal lavoratore stesso.

Avversamente a tale sentenza ricorre la lavoratrice desumendo cinque motivi, 2 dei quali di nostro stretto interesse:

  • Illogicità della sentenza in quanto esclusa l’incidenza dell’ambiente di lavoro in relazione alla fibromialgia anche se la stessa Corte aveva rilevato che il microclima aveva contribuito ad acutizzare i sintomi.
  • Richiamando le tabelle Inail e il DM 27/04/2004 lamentando il mancato onere del datore di lavoro di provare l’insussistenza del nesso causale tra malattia e il luogo di lavoro; infatti, dalle tabelle citate erano inclusi i:

“i microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno di lavoro" e "disfunzioni dell'organizzazione del lavoro (costrittività organizzative)".

 

La sentenza della Corte

Tutti i motivi, elaborati congiuntamente, vengono ritenuti dalla Corte di Cassazione infondati.

In buona sostanza gli Ermellini sottolineano come le motivazioni date dalla Corte territoriale fossero ampiamente adeguate, in particolar modo per quanto concerne la genericità delle prove:

“essendo state evidenziate vagamente la rilevante sofferenza fisica e psicologica, manifestata con umore depresso e sintomi ansiosi... le precarie condizioni di salute ...le frequenti crisi di pianto, isolamento ed umore depresso... le gravi limitazioni funzionali ...l'impossibilità di svolgere attività sportive e di svago... essendo impossibilitata ad eseguire movimentazione del rachide…”

circostanze le quali non possono dar luogo ad un concreto apprezzamento circa l’intensità dei fenomeni dolorose o la concretezza delle conseguenze dannose né tantomeno la capacità di ricondurre tali ad un uso scorretto dell’impianto di condizionamento.

Per quanto concerne i richiami alla normativa Inail, anche in questo caso viene richiamata la precedente sentenza, la quale esclude la riconducibilità delle patologie alla condotta colpevole del datore di lavoro.

La fibromialgia della quale la lavoratrice soffriva, si ribadisce, non è ascritta tra le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, tantomeno nell’elenco delle malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. Si evidenzia inoltre che i fattori microclimatici presenti all’interno del luogo di lavoro:

“non avevano prodotto danni di natura permanente né inciso sulla sindrome fibromialgica e, quanto alla tendinite, si è esclusa la sua origine professionale non essendo l’attività lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di compiti ciclici ripetitivi o attività continuativa ai videoterminali per più di 20 ore”

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