17 dic 2019

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SENTENZE | 48788 La formazione del dipendente non esime il datore di lavoro dal predisporre misure cautelari




La formazione dei dipendenti è sicuramente una parte fondamentale di processo di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto quando si parla dei rischi derivanti dall'uso di macchinari specifici, ma a questa devono seguire tutte le relative attività di prevenzione che permettono di utilizzare tali macchinari in sicurezza.

Nella sentenza che andiamo ad analizzare oggi, un datore di lavoro viene accusato di reato di lesioni personali ad un dipendente infortunatosi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'impianto di frantumazione.

Il Fatto

Più nello specifico il lavoratore era incaricato all'alimentazione della tramoggia del fresato attraverso l'uso di un escavatore. Nella fase di discesa della pala meccanica per controllare la tramoggia, il lavoratore inciampava finendo con le dita nel nastro trasportatore del macchinario che risultava privo di barriere.

Il Legale Rappresentante dell'Azienda per la quale prestava servizio il dipendente offeso, veniva riconosciuto colpevole dalla Corte di Appello per negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che violazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro con particolare accenno all'articolo 70, comma 2 dell'allegato V p. 5.7.1 d.lgs 81/08 e degli articolo 29, 36 e 37 dello stesso per aver cagionato lesioni gravissime al lavoratore che, a seguito dell'infortunio, si è visto amputare parte dell'avambraccio.

Il Ricorso

L'imputato contesta la sentenza con due motivi sostanziali.

Il primo osserva che la decisione della Corte ritenendo la condotta del lavoratore esente da rimproveri, ha omesso di valutarne l'incidenza causale esclusiva, posto che laddove la persona offesa avesse provveduto a spegnere l'impianto, prima di provvedere all'ispezione, il sinistro non si sarebbe verificato.

La mancata adozione di sistemi di protezione contestata al Legale Rappresentante va ritenuta ininfluente – secondo lo stesso – in quanto il lavoratore si sarebbe recato sotto la tramoggia dopo aver superato le sbarre di protezione presenti.

Il secondo motivo di contestazione riguarda l'applicazione di una pena considerata illegale determinando una pena base di anni uno di reclusione, poi ridotta a 8 mesi per le attenuanti generiche, “benché applicando la riduzione di un terzo, abbia chiaramente ritenuto le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art 590 comma 3^ cod. pen.. Cosicché il calcolo avrebbe dovuto muovere da una pena base determinata nella cornice edittale del reato non circostanziato (reclusione fino a tre mesi ed euro 309,00 di multa) di cui all'art. 590 comma 1 cod. pen., anziché come ritenuto dalla Corte dalla pena base del reato 'così come aggravato', di cui all'art. 590, comma 3^ cod. pen. (da uno a tre anni di reclusione)."

La Sentenza

Gli Ermellini pronunciano una sentenza la quale ritiene infondato il primo motivo, mentre merita accoglimento il secondo.

Nel primo caso, infatti, “le barriere laterali di cui, secondo i giudici di merito, gli Ispettori del Lavoro hanno constatato l'assenza, prescrivendone l'adozione, rivestono proprio la funzione di impedire il contatto dell'operatore con le parti meccaniche in moto, interponendo un ostacolo fisico fra il corpo ed il movimento. Dunque, la mancata predisposizione della specifica misura cautelare, normativamente prevista, rivolta alla riduzione del pericolo di casuale o accidentale interazione uomo-macchina, integra la condotta colposa contestata.”

Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, ritenuto appunto fondato, “la Corte incorre in errore laddove riconoscendo le attenuanti generiche opera la diminuzione di un terzo sulla pena del reato aggravato, ai sensi dell'art. 590, comma terzo cod. pen., anziché su quella di cui all'art. 590, comma primo cod. pen., nonostante la diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., appaia concessa in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, posto che la riduzione è stata effettivamente calcolata.”

 

Viene quindi annullata la sentenza impugnata in modo limitato al trattamento sanzionatorio rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello, dichiarando poi inammissibile il resto del ricorso.

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