19 apr 2022

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SENTENZE | Sez. 4 13720-2022 Il pericolo di tollerale prassi scorrette da parte dei lavoratori




Spesso leggiamo di attività da parte dei lavoratori che eseguono prassi scorrette durante la funzione dei proprie operosità; talvolta tali prassi vengono, per così dire, avvallate dai preposti e datori di lavoro con il rischio del verificarsi di near miss o di incidenti. Vediamo come sia compito del Datore di Lavoro vigilare sia sull’operato dei lavoratori che su quello dei preposti.

Il fatto

Il procuratore speciale di un’azienda, imputato dell’odierno contenzioso, è stato ritenuto responsabile per aver tollerato una prassi secondo la quale degli operatori non forniti di abilitazione si ponessero alla guida di carrelli elevatori.

In particolare, un dipendente dell’azienda, come detto non provvisto di titolo abilitativo e di formazione per la guida e l’uso di carrelli elevatori, in un momento di pausa della lavorazione, approfittando dell’assenza momentanea del carrellista abilitato, si poneva alla guida del mezzo per spostarlo, colpiva il piede di un collega fermo vicino al mezzo cagionando a questi lesioni gravissime.

Secondo la corte d’Appello, l’imputato viene ritenuto responsabile per non avere adeguatamente vigilato sul comportamento dei lavoratori.

Il ricorso

Avverso a tale sentenza, l’imputato ricorre per cassazione adducendo i seguenti motivi:

Modificazione del profilo di responsabilità – in sentenza si riconosce come l’imputato fosse a capo di una struttura complessa, articolata in più cantieri, anche distanti tra di loro, convenendo che vi fossero anche altre persone deputate alla direzione e alla vigilanza e che nei turni a squadra vi fosse almeno un carrellista abilitato.

Nonostante ciò, viene affermato che vi fosse una prassi accettata secondo la quale addetti non abilitati fossero soliti usare i carrelli elevatori, ma le accertate osservanze delle norme antinfortunistiche e la presenza constatata di figure intermedie qualificate preposte a vigilare avrebbero dovuto, secondo la difesa, indurre la corte a giungere ad una conclusione diversa.

In più si sottolinea che non è stato dato alcun rilievo al fatto che il lavoratore postosi alla guida del mezzo fosse iscritto ad un corso abilitante e che lo stesso abbia ammesso di essersi messo alla guida senza l’ordine di nessuno.

 

La sentenza della Corte

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso presentato è da considerarsi inammissibile.

Confermando la bontà della sentenza di Appello, gli Ermellini sottolineano come sia preciso compito del datore di lavoro controllare che i propri preposti, atti all’esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge.

Da questo ne consegue che, nel caso in cui durante l’esercizio dell’attività lavorativa si verifichino una serie di attività pericolose, e tali attività vengano eseguite con il consenso del preposto, “in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, debba rispondere dell'infortunio occorso (Sez. 4, Sentenza n. 26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960).”

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