21 lug 2014
3117 visite
Approfondimento Necsi: il libretto per gli impianti di climatizzazione estiva e invernale
Pubblichiamo il nostro approfondimento sul modello della Regione Veneto e sulla proroga del termine per l'adozione del libretto per gli impianti di climatizzazione estiva e invernale.
Proroga dei termini per l'adozione del libretto
Il DM 10/02/2014 stabiliva che, a partire dal 1° Giugno 2014, gli impianti termici di climatizzazione invernale e di climatizzazione estiva dovevano essere dotati del nuovo "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme all'allegato I del DM in oggetto.
Inoltre il DM stabiliva che per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria venissero compilati i rapporti di efficienza energetica sui modelli riportati negli allegati II, III, IV e V al presente DM. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come stabilito dal D.Lgs 28/2011 (energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) sono esclusi dalla compilazione del rapporto di efficienza energetica.
Viste le osservazioni sollevate dal Coordinatore della Commissione Ambiente - Energia della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome sulla difficoltà di rispettare i termini stabiliti dal DM 10/02/2014, in data 20/06/2014 è stato emanato un nuovo Decreto Ministeriale che proroga al 15 Ottobre 2014 l'obbligo per l'adozione e l'utilizzo dei nuovi modelli di libretto di impianto e rapporto di efficienza energetica. Questa proroga è stata data anche per permettere alle Regioni di apportare eventuali integrazioni al libretto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 10/02/2014 e di emanare propri indirizzi operativi alle autorità competenti e agli operatori del settore, in attuazione dell'art. 10 comma 4 del DPR 74/2013.
Quindi dal 15 Ottobre 2014 tutti gli impianti di climatizzazione estiva e invernale dovranno essere muniti del nuovo modello di libretto di impianto e, per gli impianti climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12kW, dei nuovi modelli per i rapporti di efficienza energetica.
Il modello della Regione Veneto
La Regione Veneto, con Delibera della Giunta Regionale n° 726 del 27/05/2014 ha definito e modificato in alcuni punti il modello ministeriale del libretto di impianto da utilizzare per tutti gli impianti di climatizzazione soggetti che ricadono all'interno del territorio regionale.
Le principali modifiche riguardano i seguenti punti:
- SCHEDA 1: campo codice Punto di Riconsegna "PDR" (pagina 1 in alto dopo il codice catasto) campo per impianti termici alimentati da gas di rete, codice di 14 cifre, reperibile nelle fatture di fornitura, che individua unicamente gli impianti collegati alla rete di distribuzione del gas naturale, necessario per i controlli;
- SCHEDA 1: campo Codice Attestato di Prestazione Energetica "APE" (pagina 1 in alto dopo il codice PDR), campo da inserire in caso sia presente l'APE al fine dell'interconnessione tra il catasto territoriale degli impianti termici e l'Attestato di Prestazione Energetica, come espressamente indicato nell'art. 10 comma 4 del DPR 74/2013;
- SCHEDA 1: titolo di responsabilità del Responsabile dell'impianto termico di climatizzazione (pagina 1 al punto 1.6) "Proprietario", "Occupante", "Amministratore di Condominio", "Terzo Responsabile", informazione necessaria per rendere coerenti i modelli del libretto di impianto con i modelli di rapporto dell'efficienza energetica;
- SCHEDA 4.4: per le pompe di calore è stata introdotta la casella "Sorgente lato esterno Geotermica" per agevolare l'individuazione degli impianti di climatizzazione che utilizzano tale fonte di energia;
- SCHEDE 11.0.1 – 11.0.2 – 11.0.3 – 11.0.4: "Interventi di Controllo e Manutenzione", schede necessarie in quanto mancanti nei modello ministeriale, per poter definire e dichiarare in forma scritta le operazioni e la frequenza degli interventi di controllo e manutenzione, come obbligatoriamente stabilito dall'art.7 comma 4 del DPR 74/2013.
La modifica forse più sostanziale è appunto quella del punto 5 con le schede per il riporto degli interventi di controllo e manutenzione che non erano state inserite nel modello ministeriale e che necessitavano per completezza della documentazione.
La Delibera stabilisce che i rapporti di controllo di efficienza energetica debbano essere allegati al libretto di impianto.
Il libretto di impianto e i rapporti di controllo e di efficienza devono essere trasmessi prioritariamente con strumenti informatici, all'indirizzo indicato dalla Regione. La Regione Veneto ha stabilito che la trasmissione avvenga successivamente all'attivazione del Catasto Regionale degli impianti termici che avverrà con provvedimento della Giunta Regionale entro l'anno 2014.
Si allega il modello di libretto proposto dalla Regione Veneto. Per i modelli dei rapporti di efficienza energetica si fa riferimento sempre ai modelli ministeriali.
CONTATTACI
Chiamaci allo 0424 38 26 38
o compila il box a lato, ti daremo tutte le
informazioni di cui hai bisogno.
Aggiungi un commento alla notizia