21 ott 2021

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SENTENZE | 35858-2021 Lavoratore in stato di ebrezza. Concausa di un incidente mortale?




Nella sentenza che andiamo ad analizzare oggi tratteremo di un argomento relativo alla sicurezza sul lavoro non spesso indagato, ma non meno importante di molti altri: lo stato di ebrezza del lavoratore.

Il fatto

Il datore di lavoro di un’azienda agricola era stato riconosciuto colpevole per non aver attuato tutte le misure di prevenzione idonee a far rispettare ai propri lavoratori dipendenti l’obbligo dell’uso della cintura di sicurezza durante l’esercizio della guida dei trattori agricoli. Da tale inosservanza ne è derivato l’incidente di un lavoratore il quale, durante la guida di un mezzo da lavoro agricolo, veniva investito dallo stesso a causa del ribaltamento del trattore ne rimaneva schiacciato dopo essere stato sbalzato fuori dalla cabina di guida a causa del mancato uso della cintura di sicurezza.

Il ricorso

Secondo il datore di lavoro, la sentenza della Corte di merito porta con sé un vizio motivazionale rispetto sia l’inosservanza delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro, sia l’incidenza del comportamento del lavoratore sul nesso causale tra la condotta omissiva contestata e l’evento stesso.

In particolare, viene contestato alla Corte territoriale di non aver tenuto conto del fatto che la legislazione è passata da un modello iperprotettivo ad uno collaborativo nel quale gli obblighi incombono anche sul lavoratore. Si legge dall’istruttoria che formazione e informazione erano state adeguate; che a causa delle grandi dimensioni dell’azienda la quale risultava dislocata su più fondi agricoli, impediva al Datore di lavoro di prestare una presenza costante per valutare l’osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dei propri lavoratori e che comunque aveva provveduto a consegnare tutti i dispositivi di sicurezza necessari, provvedendo a vigilare costantemente.

Per quanto concerne la seconda parte del motivo di ricorso, l’imputato non condivide la scelta della Corte di ritenere lo stato di ebrezza dell’infortunato come un motivo di concausa nel determinismo dell’evento.

Viene ritenuto infatti che il grado alcolemico nel sangue della vittima avrebbe avuto effetti sul comportamento tenuto dall’infortunato che avrebbe contribuito a causare una disattenzione del lavoratore il quale, in caso fosse stato sobrio, avrebbe potuto diversamente valutare la necessita di allacciare la cintura e avrebbe evitato una grossolana manovra, causa dell’incidente.

 

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo i giudici della Suprema Corte, il ricorso proposto deve essere rigettato.

Nella ricostruzione dell’evento si evidenzia il mancato uso della cintura di sicurezza, la quale avrebbe evitato al lavoratore di essere sbalzato fuori dal mezzo, e la mancanza di una protezione del telaio della traversa superiore del mezzo che avrebbe evitato lo schiacciamento dell’uomo.

Per questo al datore di lavoro viene contestato il mancato controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori di indossare tutti i dispositivi di sicurezza in dotazione i quali, per velocizzare le attività, avevano messo in pratica una prassi contraria alle regolamentazioni aziendali. Il Datore di Lavoro, pur operando con richiami verbali a chi manifestava inosservanza delle disposizioni, non aveva comunque dato corretta attuazione alle disposizioni contenute nel DVR.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, poi, risultava alquanto generico sul punto specifico, non andando a parlare dell’uso delle cinture di sicurezza anche nella sua revisione a seguito di un altro analogo incidente.

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di vigilare sull’esatta osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei propri dipendenti e tale obbligo può definirsi assolto solo nel caso in cui il datore di lavoro dia attuazione ad un corretto sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto anche delle prassi seguite dai propri lavoratori.

Per quanto riguarda la richiesta di incidenza sul nesso causale del lavoratore, la condotta abnorme del lavoratore è considerata tale solo nel caso questa attivi un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure nel caso sia stata posta in essere in modo autonomo dal lavoratore estraneamente dalle mansioni affidategli.

Quindi, benché il tasso alcolico rilevato possa aver contribuito a causare lo scivolamento del trattore, questo non ha annullato il collegamento causale tra la mancata vigilanza da parte del datore di lavoro rispetto l’osservanza delle regole cautelari e l’evento mortale verificatosi a causa di tale inosservanza.

 

La voce dei lettori

Desideriamo iniziare con oggi un nuovo spazio all’interno degli articoli di Aliseo per dar voce a voi lettori e commentare assieme alcuni argomenti particolarmente salienti nel mondo della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Con la sentenza che abbiamo analizzato oggi abbiamo messo in luce un aspetto fondamentale, ossia quello della collaborazione tra Datore di Lavoro e Lavoratori per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di sicurezza. Come detto, infatti, la regolamentazione è passata da un modello “iperprotettivo” ad un modello “collaborativo” nel quale ogni lavoratore ha il dovere di collaborare con il garante della sicurezza perché il luogo di lavoro sia un ambiente sicuro.

Nel caso della sentenza di oggi vediamo che la Corte di Cassazione evidenzia che, benché lo stato di ebrezza rilevato nel lavoratore possa aver contribuito all’incidente, la principale colpa è da attribuire al datore di lavoro che non ha vigilato a dovere sul rispetto delle regole cautelari imposte dall’azienda.

Ci piacerebbe conoscere l’opinione di voi lettori su questo tema e vi invitiamo a commentare qui sotto rispondendo alla nostra domanda: quanto conta la collaborazione tra lavoratori e direzione sull’osservanza delle disposizioni cautelari in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

Sono presenti 3 commenti alla notizia

Manuele
21 ott 2021 alle 12:46

In questo caso il comportamento del lavoratore, a mio avviso, non è per nulla collaborativo e anzi dovrebbe essere passibile di sanzione. Capisco che il dato re di lavoro debba vigilare, ma anche i lavoratori dovrebbero far di tutto perché gli incidenti non si verifichino.

Pier Giuseppe Ferrari @Manuele
21 ott 2021 alle 13:13

Il lavoratore informato e formato NON deve salire su un mezzo non conforme (manca protezione rops antischiacciamento) che ormai conoscono tutti (o devono conoscere), poi se era ubriaco altra violazione sua. Tutte le altre colpe al DdL per non aver fatto quanto previsto, controllo e adeguamento dei mezzi compreso. Tanto chi paga è sempre e solo il DdL.

Christian
22 ott 2021 alle 14:00

La collaborazione diventa fondamentale. E' vero, ci sono gli obblighi legislativi, ma finché ci sarà questo divario tra Azienda e Dipendenti (con relative deleghe di responsabilità) la situazione non migliorerà.

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