22 ott 2019

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SENTENZE | 25401/2019 Sulla natura di DPI degli indumenti




Non sempre vi è chiarezza sulla corretta determinazione di un Dispositivo di Protezione Individuale. Nella Sentenza della Corte di Cassazione che riportiamo oggi, la numero 25401 del 9 ottobre 2019, vediamo come indumenti aventi funzione di protezione dei lavoratori debbano essere considerati DPI e, in quanto tali, rientrano nella sfera degli obblighi di fornitura e mantenimento in stato di efficienza da parte del Datore di Lavoro.

La Sentenza prende in esame il ricorso del rappresentante legale di un'impresa di servizi di igiene ambientale la quale era stata condannata per non aver mantenuto efficienti e puliti i Dispositivi di Protezione Individuale (indumenti aventi funzione di protezione) assegnati a due lavoratori (operatori ecologici) della stessa.

In particolare, il Tribunale aveva accertato che gli indumenti in uso ai due dipendenti erano da considerarsi protettivi (in relazione alle mansioni svolte dagli stessi operatori ecologici) e pertanto si riteneva obbligo del Datore di Lavoro la manutenzione degli stessi.

Avversa a tale sentenza, la ditta di servizi igienici ambientali ricorre in Cassazione adducendo in primo motivo "violazione e falsa applicazione degli artt. 74ss. D.Igs n. 81/2008 in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: la nozione di D.P.I" ed in secondo motivo "violazione e falsa applicazione degli artt. 74 ss. D.Igs n. 81/2008 in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: la sussistenza o meno dell'obbligo aziendale di fornire ai lavoratori D.P.I.".

Ritenendo di poter trattare congiuntamente entrambi i motivi del ricorso, la Corte di Cassazione ritiene che, benché vi sia la possibilità di ritenere inammissibili i due motivi, vengono comunque considerati infondati.

Riprendendo una sentenza definitiva del 2015, nella fattispecie la numero 18674 della Corte di Cassazione, gli Ermellini riportano come, in riferimento ad una lavoratrice addetta ad attività di pulizia delle vetture dei treni, “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli indumenti con funzione protettiva dal contatto con sostanze nocive o patogene rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dall'art. 40 della l. n. 626 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), sicché rispetto ad essi è configurabile un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza”, escludendo però in seguito la natura di DPI per capi che per loro caratteristiche di capi comuni di abbigliamento e la loro funzione di vestizioni rientrano in beni strumentali al solo scopo di mera preservazione degli abiti civili.

Alla luce di ciò e confermando che la corte territoriale aveva accertato che i giubbotti e i pantaloni assegnati agli operatori ecologici, di cui in esame la sentenza, erano forniti per fini igienici e di protezione da polveri e rifiuti, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'impresa di servizi igienici ambientali.

Sono presenti 2 commenti alla notizia

ALBERTO FRENGUELLI
08 nov 2019 alle 14:49

Ma la 626/94 non è tra le leggi abrogate dal D.lgs 81/08 ? Come è applicabile in questo caso?
Grazie

Utente Necsi Luca Gasparoni @ALBERTO FRENGUELLI
08 nov 2019 alle 14:35

Buongiorno Alberto.
La sentenza alla quale fa riferimento la Corte di Cassazione si rifà ad un articolo della legge 626/94, nello specifico l'art.40 ma come noterà vi è la dicitura "applicabile ratione temporis". Allo stesso modo, l'attuale D.Lgs 81/08 riporta l'obbligo a carico del datore di lavoro di mantenere efficienti ed efficaci tutti i DPI (art. 76 comma 4).

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