23 gen 2020

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SENTENZE | 229/2020 sulla natura del datore di lavoro




Come ben noto, la posizione di garante della sicurezza in azienda viene assunta da colui il quale svolge effettivamente i compiti di datore di lavoro, di dirigente o di preposto. Nel caso in cui l'attività lavorativa per la quale si presta servizio non sia organizzata in forma societaria, non risulta rilevante per quanto riguarda proprio l'assegnazione della posizione di garanzia.

Il Fatto e le Accuse

Nella sentenza di oggi non vi presentiamo un infortunio, ma bensì la segnalazione di mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, omessa nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, mancata fornitura dei necessari e idonei DPI e la mancanza della redazione del piano operativo di sicurezza da parte del datore di lavoro di una ditta individuale.

Il Ricorso

Avverso alla sentenza, l'imputato ricorre in cassazione riportando che, a suo dire, il Tribunale non avrebbe dimostrato la qualifica di datore di lavoro della ditta individuale la quale, come riportato dall'imputato, avrebbe cessato l'attività trentuno anni prima dei fatti commessi.

La Sentenza della Corte di Cassazione

La Corte sottolinea come nel D.lgs.81/2008, art.2 comma 1 lettera b, la terminologia “datore di lavoro” sia ben definita come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".
Detto questo, la Corte evidenzia come tale qualifica non sia evidenziabile solo in modo formale, ma si radica nell'effettiva titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore, questo per “evitare che il titolare del rapporto di lavoro possa sottrarsi al rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sol perché l'esercizio dell'attività di lavoro non è organizzata in forma societaria.”

Quindi, nel caso in esame, è corretto ravvisare la qualifica di datore di lavoro in capo all'imputato anche se si può dar atto delle ripetute cancellazioni e iscrizione dal R.I della ditta individuale, proprio per il fatto che il rapporto tra l'imputato e i lavoratori (anche se assunti per un solo giorno).

Il ricorso è quindi rigettato e l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali.

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