23 apr 2020

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SENTENZE |11529-2020 Affidare a terzi la redazione del DVR




Molte realtà decidono di affidare a terzi la redazione del DVR, il documento di valutazione dei rischi; strumento obbligatorio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 per la corretta gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Conferire a terzi la delega relativa alla strutturazione di questo documento, però, non esonera in alcun modo il datore di lavoro dai suoi obblighi di verifica di adeguatezza ed efficacia del documento stesso, e degli obblighi di informazione ai lavoratori dei rischi connessi al loro lavoro.

Nella sentenza che andiamo ad esaminare oggi vediamo che la rappresentante legale di un'azienda di commercio di rottami ferrosi è stata ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, per aver omesso di prevedere compiutamente nella redazione del Piano operativo di Sicurezza, la possibilità della movimentazione accidentale di alcuni binari accatastati nel cantiere ove si stava volgendo un appalto.

Il reato di lesioni colpose si verificò quando un lavoratore impegnato a tagliare con la fiamma ossidrica un binario veniva colpito alla gamba da un profilato d'acciaio trasportato da un caricatore gommato munito di pinza e movimentato da un collega. L'infortunio cagionava al lavoratore una frattura esposta con sub amputazione della gamba interessata.

L'imputata ricorre avversamente alla sentenza adducendo che “non possa essere ravvisata alcuna responsabilità colposa a carico della imputata per l'infortunio occorso a  [omissis], in quanto la [Società], di cui la imputata rivestiva al momento del fatto la qualità di amministratore unico, è una società di capitali di medie dimensioni dotata di una struttura complessa che opera in numerosi cantieri con un'analitica suddivisione di compiti aziendali ed uno specifico organigramma delle figure che compongono il sistema di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori. Dalla lettura di tale organigramma, prodotto nel giudizio di primo grado, si evince la esistenza di precise figure professionali a cui competevano compiti di direzione e prevenzione in ordine alla sicurezza dei lavoratori.” E inoltre “Richiamandosi al principio dell'effettività delle funzioni svolte, fa notare che alla imputata erano stati attribuiti soltanto compiti di rappresentanza della società e nessun compito di gestione dell'attività dell'impresa.”

La Difesa sottolinea inoltre che per la redazione del DVR l'azienda si è sempre affidata a tecnici terzi specializzati.

La Corte di Cassazione ritiene infondato il motivo del ricorso.

“La difesa dubita della posizione di garanzia della imputata, affermando che l'amministratore della società ha il compito precipuo di interessarsi della complessiva gestione aziendale della sicurezza, sostiene poi che nella società la [omissis] aveva solo compiti di rappresentanza. L'assunto è privo di pregio: in qualità di amministratore, la [omissis] era datore di lavoro dei dipendenti infortunati e la individuazione dei rischi dell'attività dei dipendenti era un suo compito precipuo, non trasferibile.”

La Corte ricorda che in tema di prevenzione degli infortuni colui il quale viene individuato come datore di lavoro detiene l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda. Deve quindi redigere e sottoporre a periodico aggiornamento il DVR ove sarà suo compito individuare nella maniera più specifica possibile tutte le misure precauzionali e i vari dispositivi di protezione individuale e collettiva adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

““In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni” (così Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Morini, Rv. 266859).”

 

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