23 set 2021

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SENTENZE | 28721-2021 L’importanza di rispettare quanto previsto nel POS




Uno dei documenti più importanti per la gestione della sicurezza sul lavoro è il POS (Piano Operativo di Sicurezza) che il datore di lavoro redige prima di iniziare le attività in un cantiere esterno.

Vediamo oggi come il mancato rispetto di quanto previsto in questo documento può portare a gravi incidenti.

Il Fatto

Al datore di lavoro viene imputato per aver cagionato lesioni personali gravissime constate nell’amputazione dell’avambraccio destro di un proprio dipendente responsabile del montaggio di impianti esterni.

In dettaglio, il lavoratore intento a svolgere un’operazione di manutenzione di un estrattore speciale a catena a seguito di una segnalazione di malfunzionamento, dopo aver sostituito uno spingitore rotto, avviava la macchina a carter di protezione aperto e, allungando il braccio nella zona traslazione della catena, rimaneva impigliato nella stessa perdendo l’avambraccio destro.

Durante l’infortunio il lavoratore si trovava assieme al datore di lavoro e procedeva alla riparazione e manutenzione di macchinari forniti a varie aziende clienti; dopo l’intervento riparatore era stato aperto il coperchio bullonato non trasparente che copriva la bocchetta da cui era visibile il rullo in funzione. Non era però stato attivato il meccanismo di controllo detto “passo-passo” previsto dal POS né tanto meno adottati accorgimenti e misure di sicurezza che avrebbero evitato il rischio di contatto tra il braccio del lavoratore e la catena con il rullo in movimento.

La Corte di merito aveva evidenziato che il POS predisposto dalla ditta dell’imputato prevedeva proprio un rischio connesso all’utilizzo dei macchinari con organi rotanti e parti in movimento, indicando quindi l’adozione di una protezione con carter fissi o mobile e, nel caso in cui queste protezioni dovessero necessariamente essere rimosse per motivi legati alla manutenzione, avrebbe dovuto essere predisposta una postazione con un altro lavoratore accanto al pulsante di emergenza per consentire di far avanzare la catena attraverso un comando manuale in modo da regolarne la velocità.

Per quanto accaduto al Datore di lavoro viene imputata la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.

Il ricorso

Avversamente a tale sentenza l’imputato ricorre deducendo:

  • Estrapolazione da parte del Giudice di solo alcune parti del POS dedicandosi ad argomentare circa la mancata osservanza della misura di sicurezza del “passo passo”;
  • Errata considerazione da parte della Corte di appello dell’opzione inverter (comando a distanza del nastro) con il comando che conduce la velocità al minimo, equivalente al passo passo e mancanza di un operatore al tasto di arresto, diversamente dal Giudice di primo grado che aveva rilevato solo l’assenza di comando “passo passo”, previsto per il collaudo con il carter aperto;
  • Omessa valutazione del comportamento abnorme del lavoratore

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo la Cassazione il ricorso proposto è inammissibile.

La Corte di appello aveva sottolineato che dall’istruttoria emergeva che:

“a fronte del rischio di contatto tra il corpo del manutentore e le parti mobili della macchina, era stata prevista dallo stesso imputato nel POS una specifica misura di sicurezza che nel caso concreto non era stata adottata, vale a dire la procedura del "passo passo"; oltre alla mancanza di griglie distanziatrici da utilizzare negli interventi di manutenzione tali da consentire di verificare il meccanismo in funziona, evitando però il pericolo di contatto.”

Quindi, per il fatto che il datore di lavoro non si sia attenuto alle regole previste è corretto che ne venga imputata la colpa, tanto più che, nel momento dell’incidente, essendo accanto all’infortunato, aveva consentito che lo stesso operasse sul macchinario in maniera del tutto difforme dalla procedura di sicurezza aziendale.

“È emerso dall'istruttoria dibattimentale puntualmente richiamata nella sentenza impugnata che il macchinario non consentiva di operare con la tecnica del "passo passo" ma solo di modulare la velocità tramite l'inverter, meccanismo ben diverso e meno sicuro di quello previsto dal Pos e dalle istruzioni di sicurezza (in quanto il meccanismo "passo passo" consente all' operatore di azionare manualmente i rulli sicché è lo stesso operatore che regola l'avanzamento di pochi centimetri per volta, mentre l'inverter comporta un avanzamento automatico seppure rallentato). Lo stesso [imputato], sottolineava la Corte, nel corso dell'esame associava erroneamente il meccanismo del passo passo all'inverter un'apparecchiatura meccanica che regola la velocità.”

In riferimento al comportamento abnorme del lavoratore, la Corte ricorda che perché la condotta possa essere tal definita, questa deve collocarsi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso, eventualità chiaramente non si è verificata nel caso in esame.

 

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