24 feb 2005

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Sicurezza anche nel lavoro interinale




Circolare n.7/05 il Ministero del lavoro (rif. Legge Biagi - D.Lgs. n. 276/2003, capo I del titolo III).

Il Ministero del lavoro ha emanato una circolare che disciplina gli aspetti della sicurezza riguardo la somministrazione di lavoro. In tale documento vengono determinate le modalità di fornitura di manodopera, specificando in particolare le indicazioni sulla tutela della sicurezza e della salute del lavoratore in somministrazione.

La somministrazione di lavoro è posta in essere attraverso la stipulazione di due contratti tra i tre soggetti coinvolti:

  • il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore
  • il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore

 

PRECISAZIONI SULLA SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

La circolare precisa che il lavoratore in somministrazione, a tempo determinato o indeterminato, non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Riguardo alla tutela della sicurezza e salute del lavoratore, vi è una ripartizione di obblighi tra somministratore e utilizzatore. La presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate deve essere in ogni caso espressamente indicata nel contratto di somministrazione.

 

​Obblighi del SOMMINISTRATORE

La legge prevede che sia il somministratore a dover informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, con anche il connesso obbligo di formare e addestrare il lavoratore all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale il lavoratore è assunto [rif D.Lgs n. 626 del 1994].

Il contratto di somministrazione può derogare alla ripartizione dell'obbligo prevista dalla legge e prevedere che esso sia adempiuto dall'utilizzatore. Tale deroga deve però essere indicata nel contratto con il lavoratore.

 

Obblighi dell'UTILIZZATORE

[Art. 23] Onere di informare il lavoratore è attribuito all'utilizzatore, ove le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici [rif. D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626].

Obbligo di adempiere a tutti gli obblighi di protezione e la responsabilità relativa agli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. L'applicazione di tale previsione comporta che l'obbligo relativo alla sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica deve essere adempiuto dall'impresa utilizzatrice.

Obbligo di effettuare la comunicazione relativa al superamento delle 48 ore settimanali mediante effettuazione di lavoro straordinario [Art. 4, comma 5 del D.Lgs n. 66 del 2002].

Nel contratto di somministrazione deve in ogni caso essere espressamente indicata la presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate. Tale indicazione sarà poi oggetto di comunicazione al lavoratore.

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