25 mar 2021

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SENTENZE | 9754-2021 l’importanza dell’adeguamento in sicurezza di macchine e attrezzature da lavoro




Fare in modo che i macchinari e le attrezzature da lavoro presenti all’interno dei siti produttivi abbiano ricevuto il corretto adeguamento a tutti gli standard di sicurezza è uno dei principali compiti del garante della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vedremo nella sentenza odierna come una mancato adeguamento delle macchine possa portare ad incidenti gravi per i lavoratori e a conseguenti importanti condanne.

Il Fatto

Nella sentenza in esame oggi vediamo l’amministratore di una società il quale, data la sua posizione di datore di lavoro, veniva accusato di aver cagionato gravi lesioni personali ad un lavoratore il quale, durante l’esercizio delle proprie funzioni, cadeva dalla linea del carroponte esistente in azienda.

Le accuse a carico del datore di lavoro erano relative alla violazione sia del Codice civile che del D.lgs. 81/08 per aver omesso di adottare

“tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, predisponendo, sul “carroponte” a cui era addetto l’operaio, la realizzazione di interventi atti ad impedire il rischio di inciampo e caduta dovuto dalla presenza di tubi idraulici sullo stesso innestati i quali, al momento dell’infortunio, erano ubicati a un’altezza variabile da 33 a 35 cm dal suolo.”

Sia la sentenza del tribunale che quella della Corte d’assise avevano rilevato la colpa del datore di lavoro, il quale non aveva considerato il rischio di caduta dei lavoratori connesso alla presenza dei tubi.

Il Ricorso

Avversamente a tale sentenza, l’imputato ricorre adducendo

  1. Contraddizione nel momento in cui in prima istanza si disse che il rischio da caduta fosse stato previsto nel DVR, addirittura definito come riportato nella sentenza, come “rischio basso”.
  2. Errata applicazione del D.lgs 81/08 relativamente ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del DVR i quali sembrano essere stati censurati dalla corte d’appello quando invece risulterebbero essere stati rispettati durante la gestione della sicurezza sul lavoro.
  3. Errata applicazione della legge penale la quale doveva essere applicata al delegato il quale, con corretta procura, era stato incaricato dal datore di lavoro delle scelte operative e dei compiti connessi per dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione. In questo senso gli obblighi gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante.

La sentenza della Corte

Secondo gli Ermellini i motivi del ricorso sono manifestamente infondati tanto da ritenere lo stesso inammissibile.

Il rischio che ha portato al verificarsi dell’evento lesivo non era stato preso in considerazione e la cosa risulta estremamente evidente dalle parole stesse della motivazione dei precedenti esami dove si sottolinea il mancato passaggio relativo al rischio connesso alla presenza di cavi stabilmente non interrati la cui rimozione non poteva avvenire quotidianamente.

Da ciò si evince, come evidenziato dai due precedenti gradi di giudizio,

“la responsabilità datoriale nella mancata previsione del rischio specifico della possibilità di caduta o inciampo del lavoratore a causa della sporgenza dei tubi innestati sul carroponte.”

Per quanto riguarda il secondo motivo di doglianza, la contraddizione risulta solo apparente poiché il “basso rischio” a cui fanno riferimento i giudici è quello che risulta dal successivo adeguamento del DVR nel quale si individua l’intervento di eliminazione del tubo pneumatico con carro in posizione di apertura atta a ridurre il rischio inciampo con carro portastampo.

Per quanto concerne, invece, il ricorso relativo alla delega delle proprie funzioni, la Corte sottolinea che l’individuazione dei rischi presenti in azienda (come riportato dall’articolo 17 del D.lgs 81/08) è prerogativa esclusiva del datore di lavoro e non è in alcun modo delegabile.

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