25 lug 2018

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SENTENZE | n. 34805 Luglio 2018 Morte sul lavoro: posizione di garanzia per il coordinatore della sicurezza




Un'importante sentenza emanata in questi giorni dalla Corse di Cassazione Sezione IV sottolinea che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una posizione di garanzia e risponde, in caso di morte dell'operaio, per l'omesso controllo sulla corretta osservanza da parte dell'impresa appaltatrice delle disposizioni contenute sul piano di sicurezza e coordinamento oltre che sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzie dell'incolumità dei lavoratori.

Il caso in esame riguarda un lavoratore, dipendente di un'azienda subappaltatrice, che, lavorando ad in altezza su di una pedana mobile, rimase folgorato a causa di un “arco voltaico” venutosi a creare su una linea elettrica di ben 15 mila Volt.

Per la morte del dipendente venne condannato l'Amministratore Delegato per omicidio colposo conseguente all'insufficiente stesura del piano operativo di sicurezza e della mancata formazione.

Veniva inoltre condannato anche il coordinatore della sicurezza per l'omessa vigilanza e le carenze del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il caso del ricorso è molto delicato in quanto il Lavoratore veniva accusato dai ricorrenti di aver avuto un comportamento se non abnorme quantomeno “esorbitante”. Secondo i difensori delle parti ricorrenti, l'uomo vittima dell'incidente sul lavoro si era avvicinato alla linea elettrica più di quanto non fosse concesso. Inoltre, nell'avvicinarsi, il lavoratore teneva in mano un ombrello per ripararsi dalla pioggia che, unito all'umidità dell'aria, aveva favorito la formazione e la propagazione dell'”arco voltaico” che è risultato fatale.

Per la Cassazione, il comportamento del dipendente, pur rilevandone l'imprudenza, non può essere considerato tale da risultare determinante e colpevole. La Corte sottolinea inoltre che a terra mancava la presenza di un collega atto al controllo e al monitoraggio dell'intervento. Mancavano inoltre alcune misure sui piani di sicurezza ed era debole anche la preparazione dei dipendenti; le cautele indicate e messe in pratica erano infatti troppo vaghe e non adeguate a mettere in protezione il lavoratore. Nel caso in questione, viene sottolineato il fatto che ad un lavoratore straniero non può essere richiesta un'autonoma lettura del POS e la comprensione di taluni termini tecnici. Per questo motivo viene evidenziata la colpa del Datore di Lavoro che ha sempre l'obbligo di impiegare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova.

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