25 set 2005

1304 visite


Iscriviti alla Newsletter Aliseo


Rimani aggiornato sulle ultime novità!


ISCRIVITI QUI



Rischi penali per il dirigente RSPP




Conseguenze penali nel caso in cui la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coincida con il ruolo di un dirigente.

Il D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 all'articolo 9, ultimo comma, afferma che il servizio di prevenzione e protezione è "utilizzato" dal datore di lavoro. In quanto tale, l'RSPP ha un rapporto privilegiato col datore di lavoro e deve interagire con molte altre figure, compresa la gerarchia aziendale.

Ma allo stesso tempo, per poter svolgere il proprio compito senza i condizionamenti dovuti dall'essere inserito nella scala gerarchica aziendale, il D. Lgs. 626/94 lo sottrae dalla responsabilità per i reati di pericolo previsti dalle norme prevenzionistiche.

Nel caso però in cui l'RSPP sia un dirigente o un soggetto della scala gerarchica aziendale, il D. Lgs. n. 626/94 prevede che l'esenzione di responsabilità venga meno. Il soggetto sarà responsabile non solo di individuare, proporre ed elaborare, ma anche di agire e realizzare operativamente, e, se vi sarà comportamento omissivo ne risponderà in quanto dirigente o preposto.

Oltre a questo subentra un altro eventuale pericolo dal punto di vista penalistico per lo stesso datore di lavoro che decida di affidare ad un dirigente o preposto il ruolo di Rspp. Infatti, qualora l'infortunio trovi tra le cause anche un'attività consulenziale inadeguata, insufficiente o carente, si potrà sostenere un concorso di colpa del datore di lavoro per avere designato come Rspp una figura che non disponeva del tempo necessario per seguire la sicurezza in modo adeguato.

Aggiungi un commento alla notizia





CONTATTACI


Chiamaci allo 0424 38 26 38
o compila il box a lato, ti daremo tutte le
informazioni di cui hai bisogno.





Together for safety necsi group