26 nov 2019

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FORMAZIONE | Sulla trasferibilità dei corsi di formazione




Molto spesso ci troviamo di fronte a situazioni nelle quali un lavoratore, in possesso di adeguata formazione per le proprie mansioni secondo i contenuti dell’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011, viene trasferito a prestare servizio presso un’alta azienda. Nel caso in cui questa nuova realtà presenti lo stesso livello di rischio e le mansioni assegnate al lavoratore siano le medesime, è legittimo chiedersi se il nuovo datore di lavoro può considerare la formazione pregressa come sufficiente per rendere operativo il dipendente, usufruendo quindi di attestati di frequenza e titoli abilitativi (come nel caso di abilitazioni per la guida di carrelli elevatori).

In particolare, risponde a questo interrogativo lo stesso Accordo Stato Regioni che, nel punto 8 specifica come, per quanto concerne il riconoscimento dei crediti formativi per lavoratori, dirigenti e preposti, nella costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, “costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore”. Invece, nel caso in cui un lavoratore si accinga a costituire un nuovo rapporto di lavoro oppure una somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto al precedente, il credito formativo è costituito dalla frequenza alla Formazione Generale, ma la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.

In buona sostanza, per quanto riguarda la Formazione Generale essa ha un valore permanente in quanto il credito formativo acquisito in essa è valido per qualsiasi settore produttivo, indipendentemente dal livello di rischio e non deve essere quindi ripetuta, mentre per quanto riguarda la Formazione Specifica, in quanto tale, necessita di una valutazione più approfondita, prendendo in esame proprio il nuovo settore produttivo, valutando se la Formazione Specifica già in possesso da parte del lavoratore è sufficientemente adeguata per rispondere ai rischi (specifici) che il lavoratore stesso può incorrere intraprendendo la nuova esperienza lavorativa.

Sono presenti 4 commenti alla notizia

Marco
26 nov 2019 alle 17:46

Mi permetto di dissentire, nel senso che se vogliamo continuare a ragionare sulla inutile produzione di attestati, moriremo coperti da migliaia di ore di formazione che nella sostanza si sono rivelate inutili. Qualcuno ha mai partecipato ad un corso di formazione sostanzialmente "doppio"? Quanta attenzione ha prestato? Cosa ha portato a casa? Non possiamo negarci che chi ha fatto ad esempio la specifica di 12 ore nel settore legno e poi magari passa al metalmeccanico o viceversa, avrà attenzione zero nel fare altre 12 ore. Ritengo sia più importante integrare eventualmente la formazione e sia invece deleterio dire "deve essere ripetuta".
Quando ad esempio mi arriva un lavoratore che ha fatto una specifica da 4 o 8 ore, la integro volentieri con le ore rimanenti, ma di sicuro non faccio finta che non esista.

Gianluca
27 nov 2019 alle 06:58

Sono d'accordo con Marco .

Andrea
27 nov 2019 alle 13:14

Fermo restando che l'articolo espone correttamente il problema, di fatto però, non si tocca il tema dell'aspetto operativo della progettazione della formazione.
La formazione deve rispondere a rischi specifici della singola realtà aziendale. Ecco perché è il RSPP che deve proporre al DdL i piani formativi. È lui che, avendo valutato i rischi, deve individuare, non solo contenuti, ma anche l'eventuale attività di addestramento e predisporre le infrmazioni da fornire al lavoratore.
Questo è il processo che andrebbe rispettato. E che dice automaticamente anche, se - ed a a quali condizioni - una formazione può essere ritenuta valida in un'altra azienda.
È anche evidente che questa valutazione della formazione dovrebbe essere fatta su attestati redatti correttamente dove sono elencati gli argomenti svolti nella formazione sotto esame, ed il loro livello di approfondimento, con eventuali metodi e/o attività addestrative.
Ecco, appunto "dovrebbe", perché la realtà è dramamticamente un'altra ed è una realtà che vede la formazione solo in vista della produzione di un pezzo di carta, senza entrare nel merito dei contenuti cosa questa che porta a far rifare la formazione completa, mentre può essere anche solo parziale, ovvero per i soli contenuti necessari a svolgere in sicurezza le nuove mansioni. Ques'operazione di analisi e proposta dovrebbe farla il RSPP. Ecco, appunto, dovrebbe....

Simone
27 nov 2019 alle 14:38

Anche se la nuova azienda rientra nel settore produttivo dove la specifica è già stata elargita, questa deve comunque essere integrata con le specificità della nuova azienda in quanto non può essere copia dell'azienda precedente. Serve pertanto perlomeno fare un aggiornamento. Sta comunque in capo al formatore creare dei corsi che non siano solo delle mere cogenze.

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