29 ago 2019

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SENTENZE | 26271 giugno 2019 – Sulla perdurabilità dell’obbligo di formazione




Il pericolo per l’incolumità dei lavoratori permane per tutto il tempo per cui gli stessi prestano servizio. L’obbligo di formazione che grava sul datore di lavoro, infatti, non è limitato solo al momento dell’assunzione del lavoratore, ma continua per tutto il decorso del rapporto di lavoro, tanto che l’omessa formazione viene ritenuta un reato permanente.

Oggi proponiamo una sentenza dello scorso giungo nel quale un lavoratore che ha subito un infortunio non aveva mai ricevuto la formazione specifica sui rischi per gli infortuni sul lavoro, questo nonostante il datore di lavoro avesse ricevuto delle proroghe per l’eliminazione delle violazioni di legge.

 

Il ricorrente, tra gli altri motivi di ricorso, adduceva che i reati per i quali risultava condannato dovevano essere dichiarati estinti per prescrizione poiché il lavoratore al quale dovevano essere impartite le istruzioni per la sicurezza sul lavoro non aveva mai ripreso il servizio dopo l’infortunio.

 

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i ricorsi in quanto il lavoratore non aveva mai ricevuto formazione specifica sui rischi per gli infortuni sul lavoro.

Benché il datore di lavoro avesse ottemperato alle violazioni di legge per quanto riguarda alcuni presidi di sicurezza, la formazione del lavoratore continuava a non essere presente. Il datore di lavoro aveva ottenuto proroghe (per sopperire all’inottemperanza) fino al 10 aprile ma la cessazione della permanenza dei reati è avvenuta solo con la cessazione dell’attività avvenuta nel marzo dello stesso anno.

Il reato deve però ritenersi permanente in quanto “gli obblighi inerenti l'informazione e la formazione del lavoratore sono da ritenersi di durata poiché il pericolo per l'incolumità del lavoratore permane nel tempo, e continua in capo al datore di lavoro l'obbligo all'informazione e alla corretta formazione. L'obbligo di formazione del resto non è limitato solo al momento dell'assunzione ma perdura nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro; la cessazione della permanenza conseguentemente si verifica o alla concreta formazione o all'interruzione del rapporto di lavoro (eliminazione concreta del rischio). I reati, quindi, non risultavano prescritti alla data della sentenza.”

 

Per questo e per altri motivi il ricorso viene dichiarato inammissibile e il Datore di Lavoro viene condannato al pagamento delle spese processuali.

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