29 nov 2005

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Impianti a gas: nuove disposizioni per la sicurezza




Deliberazione n. 40/04, del 18 marzo 2004 - Disposizioni transitorie valide fino al 30 Settembre 2006.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vuole maggiore una protezione dei consumatori contro le carenze riscontrate nelle modalità di applicazione del regolamento n. 40/04 entrato in vigore lo scorso luglio. Dopo essersi confrontata con le associazioni degli installatori, dei distributori e dei venditori di gas, l'Autorità ha deciso di emanare alcune disposizioni transitorie, valide fino al 30 settembre 2006.

Queste permettono l'attivazione della fornitura di gas in presenza dei moduli previsti dal regolamento debitamente compilati e firmati rispettivamente dal cliente finale e dall'installatore, fermo restando il successivo accertamento della documentazione di legge, una volta che ne sia stato completato l'invio al distributore.

Nel caso la documentazione fosse incompleta, il distributore è tenuto a comunicare per iscritto ed in modo esaustivo al venditore quale parte di documentazione non è stata inviata.

L'autorità ha introdotto una nuova norma in base alla quale il distributore ha l'obbligo di segnalare il nominativo dell'installatore alla competente Camera di Commercio nei casi di accertamento negativo o di mancato invio di tutta la documentazione di legge entro i termini massimi prescritti dal regolamento (come previsto dalla stessa legge n. 46/90).

Sono stati inoltre rimandati i termini per l'avvio degli accertamenti sugli impianti.

  • impianti "riattivati e modificati" al 1 aprile 2007 impianti "in servizio" al 1 ottobre 2007
  • piccoli distributori: differimento di un anno dall'inizio dell'attuazione del regolamento.

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