
Come anticipato nella notizia del 25 maggio, è stato pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, firmato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Si tratta di un passaggio importante, perché definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uniformando e aggiornando le modalità formative.
Vediamo insieme alcuni chiarimenti emersi dall’approfondimento del nuovo Accordo.
Per quanto riguarda la formazione obbligatoria destinata a lavoratori, preposti e dirigenti, l’entrata in vigore del nuovo Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi, fino al 24 maggio 2026, durante il quale si potranno continuare ad applicare le modalità già in uso con il precedente Accordo. Questo significa che le aziende possono organizzare la formazione da subito seguendo le indicazioni del nuovo Accordo ma che è ammesso anche di operare nel periodo transitorio applicando le regole previste sinora.
Inoltre, non è ancora richiesto di dare evidenza del progetto formativo per l’erogazione dei corsi, questo adempimento diventerà definitivamente operativo al termine del periodo transitorio. Un margine di continuità che consente agli enti formativi e alle aziende di adeguarsi gradualmente alle novità introdotte.
Per quanto riguarda la formazione delle nuove attrezzature normate, gli aggiornamenti e i corsi spazi confinati, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo (24/05/2025) vanno da subito organizzati secondo le disposizioni del nuovo Accordo. Per questi corsi, infatti, non è prevista la possibilità di erogazione secondo quanto previsto dalle norme precedenti, per un periodo transitorio di 12mesi.
Infine, una novità rilevante riguarda gli aggiornamenti dei corsi attrezzature: decade la validità della Circolare del Ministero del Lavoro dell’11 marzo 2013, che consentiva di svolgere i moduli pratici in aula, con un massimo di 24 partecipanti. Con il nuovo Accordo, questa possibilità viene abrogata. Gli aggiornamenti devono ora prevedere sempre le prove pratiche, rispettando un rapporto istruttore/discenti massimo di 1:6.
L’unico caso che prevede di poter operare per questi ultimi corsi con le precedenti modalità è per quei corsi che siano già stati programmati dall’azienda prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo e quindi prima del 24/05/25.












