
Con la nota n. 15002 del 22 luglio 2026, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione del paragrafo G.2.7 del Codice di prevenzione incendi, relativo all’utilizzo di norme e documenti tecnici europei e internazionali nelle procedure di sicurezza antincendio.
Il documento conferma la possibilità di adottare standard riconosciuti a livello internazionale purché vengano applicati integralmente e sia dimostrata la loro adeguatezza per quanto riguarda i profili di rischio dell’attività. La scelta deve inoltre essere adeguatamente motivata dal progettista e accompagnata dalla documentazione necessaria per la valutazione da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.
Le indicazioni trovano particolare applicazione nei sistemi di protezione attiva, rivelazione incendi e controllo di fumi e calore, senza derogare agli obblighi previsti per marcatura CE, omologazioni e qualificazione dei prodotti.












