
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 2010 del 18 settembre 2026, chiarisce alcuni dubbi applicativi relativi all’art. 21 del D.Lgs. 758/1994, che disciplina la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Quando il datore di lavoro o il soggetto contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, può beneficiare dell’estinzione del reato pagando una somma pari a un quarto dell’ammenda massima prevista per la violazione commessa. Tuttavia, tale versamento deve avvenire integralmente entro 30 giorni e non può essere oggetto di rateizzazione o dilazione.
L’Ispettorato chiarisce infatti che a questo pagamento non si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981 che consentono, in altri casi, la rateizzazione delle sanzioni amministrative. Di conseguenza, gli organi di vigilanza non sono legittimati a concedere forme di pagamento dilazionato.
La nota richiama inoltre un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il pagamento della somma prevista dall’art. 21 deve rispettare il termine perentorio dei 30 giorni per consentire l’estinzione della contravvenzione. Un versamento effettuato oltre tale scadenza non produce gli effetti estintivi previsti dalla normativa.
Diversa è invece la situazione delle ammende irrogate in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna. In questi casi, la rateizzazione può essere concessa dal giudice ai sensi dell’art. 133-ter del Codice Penale. L’INL sottolinea quindi la netta distinzione tra la procedura amministrativa prevista dal D.Lgs. 758/1994 e la successiva sanzione penale, che sono disciplinate da regole differenti e non possono essere considerate equivalenti.
La precisazione conferma l’importanza di rispettare rigorosamente tempi e modalità previsti dalla procedura di prescrizione: il corretto adempimento delle misure richieste deve infatti essere accompagnato dal pagamento integrale della somma dovuta entro i termini stabiliti per poter beneficiare dell’estinzione del reato.












