
Il Tar Veneto ha stabilito che la società concorrente che non presenti la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti viene esclusa dall'assegnazione del punteggio relativo, in quanto la sola autodichiarazione della società partecipante non è sufficiente alla commissione per verificare le dichiarazioni rese.
Nel caso in questione una società partecipante alla gara non ottenne il punteggio per la formulazione delle graduatorie, poiche' non aveva depositato entro i termini previsti il libro dei soci richiesto dalla stazione appaltante per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato dai partecipanti mediante l'autocertificazione.
Tar Veneto, sezione II – Sentenza n. 2914 del 13 settembre 2006












