
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013, il decreto del 5 novembre 2013 recante "Assegnazione delle risorse destinate all'attuazione di misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali".
Art. 1
- Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 150.000.000,00 destinata all'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, è assegnata, sulla base delle graduatorie approvate dalle competenti regioni, agli enti locali di cui alle tabelle allegate, costituenti parte integrante del presente decreto, per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali.
- L'assegnazione è effettuata sulla base delle graduatorie e comunque entro il limite massimo dell'importo previsto per ciascuna regione dalla tabella 1, allegata al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
- Qualora le regioni abbiano inserito nelle proprie graduatorie interventi che superano in tutto o in parte l'importo massimo assegnabile ai sensi del citato decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede comunque all'assegnazione delle risorse nei limiti previsti, con l'indicazione, per l'ultimo intervento finanziabile, della quota di finanziamento statale spettante.
Art. 2
- Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'avvenuto affidamento dei lavori entro 15 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
- In caso di mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, l'assegnazione viene revocata con decreto e le relative risorse, nonché' le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono contestualmente assegnate agli interventi che seguono nell'ordine della graduatoria.
Art. 3
- A seguito dell'affidamento dei lavori, le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. I relativi pagamenti sono effettuati secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
Art. 4
- Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli interventi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 5
- Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con i poteri derogatori definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013.












