Misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013, il decreto del 5 novembre 2013 recante "Assegnazione delle risorse destinate all'attuazione di misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali".

Art. 1

  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 150.000.000,00 destinata all'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, è assegnata, sulla base delle graduatorie approvate dalle competenti regioni, agli enti locali di cui alle tabelle allegate, costituenti parte integrante del presente decreto, per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali.
  2. L'assegnazione è effettuata sulla base delle graduatorie e comunque entro il limite massimo dell'importo previsto per ciascuna regione dalla tabella 1, allegata al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  3. Qualora le regioni abbiano inserito nelle proprie graduatorie interventi che superano in tutto o in parte l'importo massimo assegnabile ai sensi del citato decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede comunque all'assegnazione delle risorse nei limiti previsti, con l'indicazione, per l'ultimo intervento finanziabile, della quota di finanziamento statale spettante. 

Art. 2

  1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'avvenuto affidamento dei lavori entro 15 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
  2. In caso di mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, l'assegnazione viene revocata con decreto e le relative risorse, nonché' le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono contestualmente assegnate agli interventi che seguono nell'ordine della graduatoria. 

Art. 3

  1. A seguito dell'affidamento dei lavori, le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. I relativi pagamenti sono effettuati secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. 

Art. 4

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli interventi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

Art. 5

  1. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con i poteri derogatori definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013. 

Consulta il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

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