Consulenza REACH, CLP e SDS

Consulenza REACH,
CLP e SDS

COME GESTIRE CORRETTAMENTE L'IMPATTO DEI REGOLAMENTI REACH E CLP NELLA TUA AZIENDA

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Dopo ormai 11 anni, si è conclusa la fase transitoria del periodo di entrata in vigore del regolamento REACH.
Ma cosa impone il regolamento REACH?


OBBLIGHI DEL FORNITORE

COSA CHIEDE LA SCADENZA: Il fornitore di sostanze chimiche ha l'obbligo di registrare entro il 1° GIUGNO 2018 le sostanze vendute in quantità superiore a una tonnellata/anno specificando gli usi pertinenti. Attenzione: non riguarda solo le sostanze pericolose, ma tutte le sostanze movimentate per più di quel quantitativo.

I DESTINATARI DELLA SCADENZA: Utilizzatori professionali di agenti chimici. Ma mentre i grandi produttori si sono già attrezzati, riscontriamo criticità nei "rebrender", commercianti, piccoli formulatori...

Non sempre consapevoli del loro ruolo "REACH", non trasmettono correttamente le informazioni in loro possesso alle aziende utilizzatrici e ai fornitori (vera novità del REACH).


OBBLIGHI E CONSEGUENZE PER LE AZIENDE UTILIZZATRICI

Se l'uso fatto in azienda non fosse tra quelli pertinenti riconosciuti dal fornitore, si applica l'articolo 5 del Regolamento REACH "No data, no market", cioè:

non è più possibile commercializzare né sostanze, né articoli!


L'obbligo di verificare se l'uso previsto nella sua azienda è contemplato dal fornitore della sostanza spetta all'utilizzatore a valle (art. 34 del Regolamento Reach) cioè all'azienda stessa.

Sempre al datore di lavoro spetta l'onere di mantenere aggiornato l'elenco dei prodotti effettivamente impiegati in azienda e l'archivio delle relative Schede di Sicurezza.

Tali schede devono:

  • essere redatte conformemente a quanto disposto dal Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e s.m.i.
  • essere accessibili ai lavoratori

Coloro che ricevono una SDS sono quindi tenuti a controllare che il loro uso della sostanza sia compreso nell'elenco di quelli identificati e adeguarsi alle misure prescritte, in quanto frutto di una valutazione della sicurezza chimica. Se l'uso non è tra quelli identificati, l'utilizzatore a valle è tenuto a informare il proprio fornitore (per integrare l'uso) o effettuare una propria valutazione sulla Sicurezza Chimica per tale uso, redigendo un rapporto sulla sicurezza chimica da inviare all'ECHA. Oltre al fattore di responsabilità verso i propri dipendenti, l'utilizzatore a valle è esposto per quanto sopra a specifiche sanzioni.

Se l'uso fatto in azienda non fosse tra quelli pertinenti riconosciuti dal fornitore, si applica l'articolo 5 del Regolamento REACH "No data, no market", cioè non è più possibile commercializzare né sostanze, né articoli!


La gestione delle sostanze chimiche rappresenta un tema molto vasto e dal mutevole panorama legislativo (pensiamo alla recente pubblicazione del Regolamento PIC (Regolamento (UE) n. 649/2012) il 18 marzo scorso, che disciplina le procedure connesse all'importazione e l'esportazione di taluni prodotti chimici pericolosi e gli obblighi posti alle imprese che desiderano esportare questi prodotti chimici in paesi extra-UE).

Per le aziende non è semplice orientarsi tra obblighi e sanzioni previsti dalla legislazione italiana ed europea, che spaziano da adempimenti formali e autorizzazioni alla scelta dei DPI, da misure organizzative alla formazione e informazione previste per il tema.



IL NOSTRO SERVIZIO

Conosci e gestisci correttamente l'impatto dei regolamenti Reach e CLP sulle attività della tua azienda?

In base a quanto riportato nella recente guida ECHA "La sicurezza chimica nelle imprese", si deduce che oltre la metà delle imprese che non operano nel settore chimico non è a conoscenza dell'impatto diretto che i regolamenti REACH e CLP hanno sulle loro attività.


LA SICUREZZA CHIMICA, OLTRE CHE UN OBBLIGO, PUÒ ESSERE UNA RISORSA PER LA TUA AZIENDA

La conformità ai regolamenti REACH, CLP e SDS permette di:

  • Operare legalmente sul mercato dell'UE
  • Garantire l'uso e la gestione sicura delle sostanze chimiche ai lavoratori
  • Far emergere pericoli chimici ignorati o sottovalutati
  • Rendere più sicuro l'ambiente di lavoro
  • Evitare importanti sanzioni
  • Risparmiare tempo e denaro dovuti alla gestione di eventuali contenziosi

Non devono inoltre essere sottovalutati gli impatti sulla formazione dei lavoratori, sulla segnaletica aziendale, sulle valutazioni dei rischi che dipendono dalla corretta classificazione di sostanze e miscele (Chimico, Cancerogeno, Atex, PED, ...).


La nostra proposta risponde ai tuoi reali bisogni


Audit conformità prodotti chimici utilizzati ai regolamenti Reach, CLP e SDS (Schede Dati Sicurezza)

  • Valutazione requisiti REACH e CLP applicabili all'azienda
  • Verifica della gestione prodotti in azienda e identificazione delle responsabilità interne
  • Controllo della corretta gestione delle schede dati di sicurezza e verifica anomalie e non conformità dei prodotti
  • Verifica della presenza delle materie prime acquistate di sostanze contenute in "liste nere"
  • Verifica della gestione delle informazioni / comunicazioni in uscita verso i clienti
  • Stesura checklist di audit

Verifica delle Schede Dati di Sicurezza
e/o dei Dossier Reach sugli articoli

  • Lettura critica delle schede dati di sicurezza per valutare la conformità come anello della catena di approvvigionamento, alla luce del Regolamento Europeo REACH (allegato II) del 2006 delle guide ECHA e delle linee guida della Regione Lombardia
  • Verifica Database ECHA armonizzati
  • Redazione elenco delle non conformità riscontrate e indicazioni necessità di rigetto al fornitore

Consulenza nell'ambito dei regolamenti
REACH, CLP e SDS

  • Elaborazione dossier per l'articolo rientrante nel campo di applicazione Reach
  • Lettura e verifica dossier REACH relativo all'articolo acquisito dal fornitore
  • Verifica etichettatura secondo CLP




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