07 lug 2004

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Novita' dal Ministero per sostanze e preparati pericolosi




CIRCOLARE DEL 7 GENNAIO 2004 DAL MINISTERO DELLA SALUTE "Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi".

DISPOSIZIONI INNOVATIVE

  • Introduzione della categoria "pericoloso per l'ambiente" anche per i preparati;
  • Inserimento nel campo di applicazione del D.Lgs. 65/2003 dei prodotti fitosanitari, fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 194/1995, e successive modificazioni, nonché dei prodotti biocidi, fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 174/2000 e successive modificazioni. A queste tipologie di prodotti viene esteso l'adempimento della comunicazione all'Archivio dei preparati pericolosi a partire dal 30 luglio 2004;
  • Definizione delle modalità di attuazione delle vendite a distanza.

VARIAZIONI SIGNIFICATIVE

  • la fornitura, su richiesta, di una scheda informativa in materia di sicurezza anche per i preparati non classificati pericolosi, non destinati al pubblico, contenenti almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente in concentrazione superiore o uguale all'1%, oppure per la quale e' previsto un limite di esposizione comunitario negli ambienti di lavoro;
  • l'obbligo di indicare nell'etichettatura di taluni preparati non classificati come sensibilizzanti il nome chimico della o delle sostanze classificate ufficialmente o provvisoriamente sensibilizzanti contenute in concentrazione almeno dello 0,1%;
  • il principio che il sistema di calcolo prevale sul test sperimentale;
  • la disposizione che per i preparati liquidi con punto d'infiammabilità maggiore di 55°C e contenenti idrocarburi alogenati e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5%, sarà obbligatorio indicare in etichettatura che il preparato può diventare facilmente infiammabile o infiammabile durante l'uso;
  • l'obbligo di indicare in etichettatura la frase R67, («l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini»), se la sostanza o le sostanze con frase R67 siano presenti nella concentrazione di almeno il 15%, a meno che il preparato sia contenuto in confezioni ridotte o sia già classificato, per la tossicità acuta, pericoloso per via inalatoria;
  • l'obbligo di apporre in etichetta, per i cementi o i preparati di cemento non classificati sensibilizzanti ma contenenti più di 2 ppm di cromo (VI), una avvertenza riguardante la possibilità che si produca una reazione allergica;
  • vengono sancite regole per mantenere riservata, in taluni casi, la composizione di un preparato pericoloso informando della completa composizione solo le autorità preposte al controllo e i centri antiveleni.

ARTICOLI ESPLICITATI

  • il campo di applicazione (art.1) In particolare dove si includono nello stesso gli esplosivi ed i prodotti pirotecnici, fatte salve tutte le norme specifiche
  • le definizioni (art. 2) Ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003, il responsabile dell'immissione sul mercato dei preparati pericolosi (RIMPP) stabilito all'interno dell'Unione europea può configurarsi all'interno di ogni singolo Stato membro ed ovviamente dello Stato italiano come il fabbricante, ovvero l'importatore, ovvero il distributore. La figura del produttore riportata nella presente normativa è da considerarsi sinonimo di responsabile dell'immissione sul mercato delle sostanze e dei preparati pericolosi. Per fabbricante si intende la persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che abbia la responsabilità legale diretta o ottenuta con delega legale relativa all'immissione sul mercato dei preparati (ad es. presidente del consiglio d'amministrazione, amministratore delegato, direttore dell'impresa, ovvero dello stabilimento, ovvero dell'unità produttiva, ecc. ...) e che nel concreto fabbrica e quindi produce i preparati intesi come le miscele o soluzioni costituite da due o più sostanze come definite agli articoli 2, commi 1, lettera a), decreti legislativi n. 52/1997 e n. 65/2003 e successivi aggiornamenti.
  • la determinazione delle proprietà pericolose, loro classificazione ed etichettatura (art. 3)
  • la valutazione dei pericoli derivanti dalle proprietà chimico-fisiche (art. 4) Per quanto riguarda le proprietà fisico-chimiche viene ribadito il principio che la classificazione si basa sul risultato della sperimentazione effettuata direttamente sul preparato tal quale, salvo alcuni casi specifici per i quali in allegato I della direttiva n. 67/548 sono indicati particolari limiti anche per effetti fisici.
  • la valutazione dei pericoli per la salute (art. 5)
  • l'individuazione dei pericoli per l'ambiente (art. 6) â?¢ gli obblighi generali (art. 7) Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato deve sempre tenere a disposizione delle competenti Autorità di Controllo di cui all'art. 28 D.Lgs. n. 52/1997 i dati sulla composizione del preparato; i dati impiegati per la classificazione e l'etichettatura del preparato; le informazioni utili concernenti le condizioni dell'imballaggio e i dati utilizzati per la predisposizione della scheda informativa in materia di sicurezza.
  • l'imballaggio (art. 8) Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato che è contenuto in un imballaggio richiudibile con la chiusura di sicurezza per bambini, deve tenere a disposizione il certificato delle prove con cui si attesta la conformità alla Norma ISO 8317.
  • l' etichettatura (art. 9)
  • le schede di sicurezza (art. 13) Qualora, per indicare le concentrazioni dei componenti da riportare in SDS, si intenda avvalersi della facoltà di utilizzare degli intervalli di concentrazione si suggerisce di adottare i valori riportati nell'allegato XI parte a) punto 9 con riferimento alle informazioni da fornire all'I.S.S. per la banca dati sui preparati pericolosi. Rimane salvo il principio che occorre evitare di riportare gli intervalli di percentuali che si sovrappongano ai limiti percentuali di classificazione. Chiunque immetta sul mercato un preparato pericoloso è anche perseguibile in caso di mancata consegna gratuita della scheda informativa in materia di sicurezza (SDS), da effettuarsi all'atto della prima fornitura e ad ogni ulteriore aggiornamento, nei confronti unicamente dell'utilizzatore professionale, definito altresì come datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera b) decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni. Chiunque metta a disposizione dell'utilizzatore professionale un preparato pericoloso senza fornire la SDS di quel preparato pericoloso, su supporto cartaceo ovvero, nel caso in cui il destinatario disponga di una modalità di ricevimento informatico, su supporto informatico (floppy disk, CD-ROM, posta elettronica, ecc.), è sanzionato pecuniariamente con procedimento amministrativo ai sensi dell'ari. 18, comma 5. Non è considerata messa a disposizione dell'utilizzatore professionale una scheda di sicurezza contenuta nel sito internet della azienda fornitrice.
  • la riservatezza delle informazioni (art. 14)
  • l'archivio preparati (art. 15 e allegato XI)
  • la vigilanza (art. 17)
  • le sanzioni (art. 18)

NOTA BENE

Si intende precisare infine che il nome e il numero di telefono dell'organismo da riportare al punto 1.4 delle SDS non è l'I.S.S., pur essendo tale ente depositario dell'archivio dei preparati pericolosi, ma il Centro Antiveleni (CAV), operante sul territorio nazionale, più vicino all'area territoriale in cui ha sede l'azienda sanitaria locale

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