14 ago 2007

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Testo Unico Sicurezza | In vigore dal 25 agosto 2007




Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10.08.2007 la Legge n. 123 del 3 agosto 2007 sulla sicurezza sul lavoro. Il documento entra in vigore il 25 agosto 2007: entro nove mesi (25 maggio 2008) il Governo dovrà emanare il Testo Unico per il riassetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Nel frattempo, subito attive 12 misure urgenti.

Contenuto della Legge n. 123/2007: il primo articolo stabilisce principi e criteri per l'elaborazione del Testo Unico, ai quali il Governo dovrà attenersi. Nei successivi (dall'art. 2 all'art. 12) sono stabilite le misure urgenti, subito in vigore (da 25 agosto).

 

Art. 2 - Notizia all'INAIL di reato

 Il Pubblico Ministero dà immediata notizia all'INAIL, ai fini di un'eventuale costituzione di parte civile e di un'azione di regresso, in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativamente all'igiene del lavoro ed anche quando tale fatto abbia determinato una malattia professionale.

Art. 3 - Modifiche al D. Lgs. 626/1994: appalti e ruolo del RLS

Art. 7, D. Lgs. 626/1994 - Appalti Sostituzione dell'art. 7, comma 3 con il seguente: "3. il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi". Pertanto il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, deve provvedere, ai fini di un'adeguata cooperazione e coordinamento dei lavori, ad elaborare un unico Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da allegare al contratto di appalto o d'opera. Inserimento nell'art. 7, dopo il comma 3-bis, del seguente "3-ter.

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559 , 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori".

Quanto sopra mette in evidenza quanto sia opportuno esplicitare in tali contratti i costi che dovranno essere sostenuti dai datori di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Art. 18, D. Lgs. 626/1994 - RLS Sostituzione nell'art. 18, comma 2, terzo periodo con: "il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori".

Inserimento nello stesso art. 18 del comma 4-bis "l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma".

Rimanendo in attesa del decreto sopra citato per le opportune precisazioni, nel frattempo riteniamo permangano le disposizioni fino ad oggi vigenti. Art. 19, D. Lgs. 626/1994 - Compiti RLS Sostituzione all'art. 19 del comma 5 con il seguente: "il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5 lettera o)".

Pertanto il Datore di lavoro, su richiesta del RLS, deve provvedere a trasmettergli il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato e custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva ed il Registro nel quale vengono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Inserimento all'art. 19, dopo il comma 5 del comma 5-bis: "i rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'art. 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza".

Art. 4 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La norma prevede l'emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri atto a disciplinare il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia si salute e sicurezza sul lavoro da affidare ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'art. 27 del D. Lgs. 626/1994 e dal dpcm 5 dicembre 1997 . Fin tanto che questo decreto non sarà emanato, il coordinamento verrà esercitato dal Presidente della Provincia o da Assessore delegato.

Art. 5 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (sospensione dell'attività imprenditoriale)

Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. 

Art. 6 - Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici

Vengono estese a tutte le attività imprenditoriali gli obblighi relativi alla fornitura ed alla esibizione della tessera di riconoscimento o all'istituzione del registro di cantiere, già previsti dal Decreto Bersani per i cantieri edili. dal 1° settembre 2007

Art. 7 - Poteri degli organismi paritetici

Gli Organismi Paritetici potranno effettuare dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza al fine di valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (costo della sicurezza negli appalti)

Il valore economico dell'appalto deve tener conto anche del costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato. Inoltre il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso d'asta. Le modifiche all'art. 86 del codice sui contratti pubblici di cui al D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 attraverso la sostituzione del comma 3-bis:

  • nella valutazione delle anomalie delle offerte e del valore economico dell'appalto si deve comunque verificare l'deguatezza e la sufficienza delle variazioni rispetto al costo del lavoro e della sicurezza
  • nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. A tale fine, il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Inoltre viene introdotto il comma 3-ter in base al quale il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

Art. 9 - Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (omicidio colposo)

Inserito il reato di "omicidio colposo" e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" (come art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001).

Art. 10 - Credito d'imposta

Introduzione del Credito d'imposta dal 01.01.2008 al 31.12.2009, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

Art. 11 - Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (sospensione delle ispezioni per le aziende che hanno fatto istanza di regolarizzazione)

Viene sostituito il comma 1198 introducendo per i datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione, di cui al comma 1192, la sospensione per la durata di un anno di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza con esclusione di quelle riguardanti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Art. 12 - Assunzione di nuovi ispettori del lavoro

300 nuovi ispettori del lavoro dal 1° gennaio 2008 per fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso.

 

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